(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
                Parte prima n. 72 del 9 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Riordino delle partecipazioni nelle societa' aeroportuali di Forli' e
                               Rimini 
 
    1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione delle previsioni  del
vigente Piano regionale integrato dei  trasporti,  e'  autorizzata  a
partecipare ad una nuova ed  unica  societa'  nella  forma  giuridica
della societa' per  azioni,  avente  ad  oggetto  la  gestione  delle
partecipazioni delle societa' Esercizio Aeroporti Forli' - SEAF SpA e
AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini di Rimini. 
    2. Alla formazione dell'atto costitutivo, dello statuto  e  degli
eventuali patti parasociali della nuova societa' concorrono, ciascuno
nell'ambito   della   propria   autonomia   decisionale,    i    soci
rispettivamente della societa' Esercizio Aeroporti Forli' - SEAF  SpA
e AERADRIA SpA Aeroporto Federico Fellini  di  Rimini,  che  adottano
altresi' le misure transitorie  atte  a  garantire  la  funzionalita'
delle societa' aeroportuali. 
    3. La partecipazione della Regione, nel contesto del processo  di
realizzazione  del  sistema  aeroportuale  regionale  integrato,   e'
finalizzata: 
    a)  a  valorizzare  le  vocazioni  dei  diversi  territori  e   a
specializzare ciascun aeroporto su determinati segmenti di mercato; 
    b) ad innalzare  ed  integrare  le  competenze  professionali  ed
organizzative delle societa' partecipanti; 
    c) a  dar  vita  ad  un  soggetto  imprenditoriale  in  grado  di
effettuare una efficace politica commerciale verso i vettori aerei  e
di ampliare considerevolmente le opportunita'  di  trasporto  per  le
diverse tipologie di utenti. 
    d) ad agevolare ed incentivare gli investimenti privati, al  fine
di  rendere  competitiva  la  politica   industriale   degli   scali,
all'interno delle societa' aeroportuali. 
    4. La partecipazione della Regione alla societa' di cui al  comma
1 e' autorizzata fino ad un massimo di euro 3.000.000,00. 
    5. L'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 64,  comma  4,
dello Statuto regionale sara' informata preventivamente  ed  in  modo
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto  e  degli
eventuali patti parasociali. 
    6. Il Presidente della Regione e' autorizzato  a  compiere  tutti
gli atti necessari, a norma di legge,  al  fine  di  perfezionare  la
partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti alla qualita'
di  socio  della  Regione  Emilia-Romagna  saranno   esercitati   dal
Presidente della  Regione  o  da  un  suo  delegato  allo  scopo.  Il
contenuto di  eventuali  patti  parasociali  ed  ogni  modifica  agli
statuti della societa', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono  essere  previamente  comunicati
alla   Giunta   della   Regione   Emilia-Romagna,   anche   ai   fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.