(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
                Parte prima n. 71 del 9 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1.  La  Regione  Emilia-Romagna,  in  armonia  con   i   principi
costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato,  concorre
allo sviluppo  dell'ordinata  e  civile  convivenza  della  comunita'
regionale,  della  cultura  della  legalita'  e  della   cittadinanza
responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione
primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2. 
    2. Gli interventi di  cui  alla  presente  legge  sono  promossi,
progettati e realizzati dalla Regione, anche  in  collaborazione  con
altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della
Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto
dalla legge regionale  4  dicembre  2003,  n.  24  (Disciplina  della
polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre  2010,
n. 11  (Disposizioni  per  la  promozione  della  legalita'  e  della
semplificazione nel settore edile e delle costruzioni  a  committenza
pubblica e privata).