(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima n. 71 del 9 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto delle competenze dello Stato, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunita' regionale, della cultura della legalita' e della cittadinanza responsabile attraverso la promozione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria di cui all'articolo 2. 2. Gli interventi di cui alla presente legge sono promossi, progettati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, oppure da questi con il sostegno della Regione. Tali interventi sono attuati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e dall'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2010, n. 11 (Disposizioni per la promozione della legalita' e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata).