Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; 
 
                il Presidente della Giunta Regionale 
 
 
                              promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Prestazioni delle strutture amministrative 
 
    1. La Regione misura e  valuta  le  prestazioni  della  struttura
amministrativa nel suo complesso,  delle  unita'  organizzative,  dei
singoli dipendenti, nonche' degli  Enti  strumentali  della  medesima
secondo modalita' atte a garantire la trasparenza  degli  indicatori,
dei metodi e dei risultati della valutazione.  Alle  Aziende  e  alle
Agenzie regionali le disposizioni della presente legge  si  applicano
limitatamente alle norme di principio. 
    2. Gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla capacita'
di soddisfare i bisogni e gli interessi dei  destinatari  dell'azione
amministrativa e favoriscono la differenziazione  e  la  selettivita'
nel riconoscimento dei premi legati al merito e al rendimento. Per le
unita'  organizzative  che  non  rendono  servizi  al  pubblico,  gli
indicatori   di   valutazione   fanno   riferimento   alla   qualita'
dell'attivita'  svolta  in  termini  di  precisione,   tempestivita',
puntualita', completezza, attendibilita', innovativita'. 
    3. Ai fini dell'attuazione dei principi di organizzazione di  cui
all'articolo 3, la Regione elabora, in coerenza con i contenuti  e  i
metodi della programmazione finanziaria e di bilancio,  il  ciclo  di
gestione delle prestazioni.