Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 22 aprile 2011 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Art. 1 Prestazioni delle strutture amministrative 1. La Regione misura e valuta le prestazioni della struttura amministrativa nel suo complesso, delle unita' organizzative, dei singoli dipendenti, nonche' degli Enti strumentali della medesima secondo modalita' atte a garantire la trasparenza degli indicatori, dei metodi e dei risultati della valutazione. Alle Aziende e alle Agenzie regionali le disposizioni della presente legge si applicano limitatamente alle norme di principio. 2. Gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla capacita' di soddisfare i bisogni e gli interessi dei destinatari dell'azione amministrativa e favoriscono la differenziazione e la selettivita' nel riconoscimento dei premi legati al merito e al rendimento. Per le unita' organizzative che non rendono servizi al pubblico, gli indicatori di valutazione fanno riferimento alla qualita' dell'attivita' svolta in termini di precisione, tempestivita', puntualita', completezza, attendibilita', innovativita'. 3. Ai fini dell'attuazione dei principi di organizzazione di cui all'articolo 3, la Regione elabora, in coerenza con i contenuti e i metodi della programmazione finanziaria e di bilancio, il ciclo di gestione delle prestazioni.