(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
                               Art. 1 
 
              Modifiche all'art. 23 della 1.r. 32/2002 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge  regionale  6  luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa  della  Regione  Toscana  in
materia   di   educazione,   istruzione,   orientamento,   formazione
professionale e lavoro), sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. In deroga all'art. 13, comma 4, della legge regionale 8
febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni  e  di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per
i rappresentanti designati dalle parti sociali e  dalle  associazioni
dei  disabili  piu'  rappresentative  a  livello  regionale,  non  e'
consentita la nomina per piu' di tre mandati consecutivi nello stesso
incarico. 
      4-ter. In  conformita'  all'art.  12  della  I.r.  5/2008,  non
possono  essere  nominati  nella  Commissione  regionale   permanente
tripartita i rappresentanti designati dalle  parti  sociali  e  dalle
associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali
e di responsabilita' amministrativa, di certificatore di competenze e
valutatore di progetti.».