(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Modifiche all'art. 23 della 1.r. 32/2002 1. Dopo il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale 6 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono inseriti i seguenti: «4-bis. In deroga all'art. 13, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili piu' rappresentative a livello regionale, non e' consentita la nomina per piu' di tre mandati consecutivi nello stesso incarico. 4-ter. In conformita' all'art. 12 della I.r. 5/2008, non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilita' amministrativa, di certificatore di competenze e valutatore di progetti.».