(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis); 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'art. 40 della legge regionale 40/2005 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 40  della  legge  regionale  24  febbraio
2005,  n.  40  (Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale),  e'
sostituito dal seguente: 
    «3. Nelle aziende unita' sanitarie  locali,  nel  cui  territorio
sono presenti zone in cui non e' costituita la societa' della salute,
lo statuto aziendale, di cui all'art. 50, prevede  che  il  direttore
generale sia coadiuvato da  un  direttore  dei  servizi  sociali  con
compiti di direzione  e  di  coordinamento  delle  attivita'  di  cui
all'art. 3 septies del decreto delegato. In particolare il  direttore
dei  servizi  sociali  formula  indirizzi  per  le  attivita'   socio
sanitarie per garantire i livelli omogenei e uniformi delle stesse.».