(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 4 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis); Art. 1 Modifiche all'art. 40 della legge regionale 40/2005 1. Il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente: «3. Nelle aziende unita' sanitarie locali, nel cui territorio sono presenti zone in cui non e' costituita la societa' della salute, lo statuto aziendale, di cui all'art. 50, prevede che il direttore generale sia coadiuvato da un direttore dei servizi sociali con compiti di direzione e di coordinamento delle attivita' di cui all'art. 3 septies del decreto delegato. In particolare il direttore dei servizi sociali formula indirizzi per le attivita' socio sanitarie per garantire i livelli omogenei e uniformi delle stesse.».