(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n, 17  ed
in particolare i commi 14 e 14-bis con i quali  si  prevede  che,  in
coerenza con i principi definiti dall'art. 14 della  legge  regionale
31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la
promozione  e  la  tutela  dei  diritti  di  cittadinanza   sociale),
l'amministrazione regionale sostiene il ruolo sociale  degli  enti  e
delle istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e  operanti
senza  fini  di  lucro,  le  organizzazioni  di  volontariato  e   le
associazioni di promozione sociale che operano per  la  realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali  attraverso  la
concessione di contributi una tantum; 
    Visto altresi' che, ai sensi di quanto disposto dal comma 15  del
predetto  art.  15,  i  criteri,  le  procedure  e  le  modalita'  di
concessione  e  di  erogazione  dei  contributi  sono  stabiliti  con
apposito regolamento; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 aprile  2011,
n. 616; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la definizione  dei  criteri  e
delle modalita' di concessione dei contributi previsti dall'art.  15,
comma  14-bis,  della  legge  regionale  30  dicembre  2008,  n.   17
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della Regione - legge  Finanziaria  2009)»  nel  testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
    (Omissis).