(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 10 aprile 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Inserimento dell'articolo 2-bis 
             nella legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 
 
    1. Dopo l'art. 2 della legge regionale  28  giugno  1991,  n.  20
(Promozione  di  una  fondazione  per  la  formazione   professionale
turistica), e' inserito il seguente: 
 
                             «Art. 2-bis 
 
    1. Sono organi della Fondazione: 
      a) il presidente; 
      b) il consiglio di amministrazione; 
      c) il revisore dei conti. 
    2.  Il  consiglio  di  amministrazione,  organo  di  indirizzo  e
programmazione, e' composto dall'assessore  regionale  competente  in
materia di turismo, in qualita' di presidente,  al  quale  spetta  la
rappresentanza legale della Fondazione, e da due membri nominati  con
deliberazione della Giunta regionale  che  durano  in  carica  cinque
anni. 
    3. Il controllo sulla gestione amministrativa e  contabile  della
Fondazione e'  affidato  ad  un  revisore  dei  conti,  nominato  con
deliberazione della Giunta regionale tra gli  iscritti  nell'apposito
registro. 
    4. Al revisore dei  conti  spetta  il  compenso  stabilito  dalla
Giunta regionale con propria deliberazione. 
    5. Il consiglio di  amministrazione  ed  il  revisore  dei  conti
trasmettono  annualmente  alla   Giunta   regionale   una   relazione
sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti.».