(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 19 del 10 aprile 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), e' inserito il seguente: «Art. 2-bis 1. Sono organi della Fondazione: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il revisore dei conti. 2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, e' composto dall'assessore regionale competente in materia di turismo, in qualita' di presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione, e da due membri nominati con deliberazione della Giunta regionale che durano in carica cinque anni. 3. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione e' affidato ad un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro. 4. Al revisore dei conti spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale con propria deliberazione. 5. Il consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti.».