(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  5  luglio  2006  e   successive   modifiche   ed
integrazioni relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e
recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; 
    Visto il Regolamento (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  dell'11
luglio  2006  e  successive   modifiche   ed   integrazioni   recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo e  sul  Fondo  di  coesione  e  che  abroga  il
Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della  Commissione  dell'8
dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni  che  stabilisce
modalita' di applicazione dei suddetti Regolamenti; 
    Visto l'art. 3, comma 2, lettera b) del citato  Regolamento  (CE)
n. 1083/2006 che descrive  l'obiettivo  «Competitivita'  regionale  e
occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni  in
ritardo di sviluppo, la competitivita' e le attrattive delle  regioni
e  l'occupazione  anticipando  i  cambiamenti  economici  e  sociali,
inclusi  quelli  connessi   all'apertura   degli   scambi,   mediante
l'incremento ed il miglioramento della  qualita'  degli  investimenti
nel capitale umano, l'innovazione  e  la  promozione  della  societa'
della conoscenza, l'imprenditorialita', la tutela ed il miglioramento
dell'ambiente     e     il     miglioramento     dell'accessibilita',
dell'adattabilita' dei lavoratori e delle imprese e  lo  sviluppo  di
mercati del lavoro inclusivi; 
    Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del  20
novembre 2007 di approvazione del POR FESR  Obiettivo  Competitivita'
ed  occupazione  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  di  seguito
«Programma»; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  3161  del  14
dicembre 2007 con la quale la Giunta medesima  ha  preso  atto  della
Decisione sopraccitata; 
    Vista la Decisione della Commissione  europea  C(2010)  5  del  4
gennaio 2010 recante modifica della Decisione C(2007) 5717; 
    Vista la deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  19  del  14
gennaio 2010 con la quale la Giunta  medesima  ha  preso  atto  della
suddetta Decisione; 
    Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7  (Disposizioni  per
l'adempimento degli  obblighi  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee.
Attuazione  delle  direttive  2006/123/CE,   92/43/CEE,   79/409/CEE,
2006/54/CE e del regolamento C(E)  n.  1083/2006  (Legge  comunitaria
2007)) e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare,  il
capo  V  -  «Attuazione  del  POR  FESR  Competitivita'  regionale  e
occupazione 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006»; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  1427  del  21
luglio 2008 che approva, ai sensi del Capo V  della  legge  regionale
summenzionata,  il  «Regolamento  per  l'attuazione   del   Programma
operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita'  regionale  e
occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  1277  del  11
giugno 2009 che approva il «Regolamento di  modifica  al  Regolamento
per  l'attuazione  del  Programma  operativo  Regionale  (POR)   FESR
Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione  2007-2013,  emanato
con decreto del Presidente della Regione n.  13  settembre  2008,  n.
238»; 
    Visto il Regolamento per  l'attuazione  del  Programma  Operativo
Regionale Obiettivo competitivita' regionale e occupazione (POR) FESR
2007 - 2013 (emanato  con  proprio  decreto  13  settembre  2008,  n.
0238/Pres.) e da ultimo modificato con proprio decreto 6 luglio 2009,
n. 0185/Pres.), di seguito Regolamento di attuazione del POR; 
    Visto il piano  finanziario  analitico  del  POR  FESR  Obiettivo
competitivita' regionale e  occupazione  2007-  2013  (approvato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 e da
ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del
18  marzo  2011),  di  seguito  «piano  finanziario»,  declinato  per
Asse/Obiettivo operativo/Attivita'/Struttura regionale  attuatrice  e
per annualita'; 
    Considerato, in particolare che, ai sensi dell'art.  7,  comma  3
del Regolamento di attuazione  del  POR  il  piano  finanziario  deve
essere approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su
proposta dell'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali
e comunitarie; 
    Vista l'attuale formulazione dell'art. 7, comma 5 del Regolamento
di attuazione del POR; 
    Tenuto conto che i Direttori centrali provvedono all'adozione dei
decreti di ripartizione delle risorse assegnate alle  attivita'  solo
successivamente alla deliberazione con la quale la Giunta  regionale,
su   proposta   dell'Assessore   alla   cultura,   sport,   relazioni
internazionali e comunitarie, approva il piano finanziario; 
    Preso atto altresi' che nel caso in cui  una  Direzione  centrale
attui la specifica attivita' con l'ausilio di piu' di un Servizio  la
stessa dovra' provvedere, ove lo reputi necessario,  a  ripartire  la
dotazione del piano finanziario tra i Servizi; 
    Tenuto conto che una medesima attivita' puo' essere articolata al
suo interno in diverse linee di intervento; 
    Considerato  che  le  attivita'  sono  le  azioni  del  Programma
finalizzate al raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dagli  Assi
prioritari d'intervento e che, all'interno di una medesima attivita',
possono individuarsi ulteriori linee di intervento; 
    Tenuto  conto  che  la  linea   di   intervento   identifica   un
sottolivello dell'attivita' stessa, che puo' derivare dalla  presenza
di tipologie di iniziative diverse; 
    Preso atto che il piano finanziario, riportando  la  ripartizione
delle risorse del Programma, contempla le sole attivita' e non  anche
le ulteriori linee di intervento, eventualmente presenti  nell'ambito
di una medesima attivita'; 
    Tenuto conto che la copertura finanziaria  deve  essere  comunque
garantita, anche rispetto alle le linee  di  intervento  nelle  quali
un'attivita' puo' ulteriormente articolarsi; 
    Preso atto pertanto che,  sia  nel  caso  in  cui  una  Direzione
centrale attui la specifica attivita',  eventualmente  articolata  in
diverse linee di intervento, con l'ausilio di piu'  di  un  Servizio,
che nel caso in cui la stessa provveda alla medesima  attuazione  con
l'ausilio di un unico Servizio, la Direzione potra'  provvedere,  ove
lo reputi necessario, a ripartire la dotazione finanziaria  assegnata
all'attivita', anche fra  ciascuna  delle  linee  di  intervento,  se
presenti; 
    Tenuto conto che le modalita' procedurali  sopra  descritte  sono
finalizzate sia a rendere autonoma la gestione del piano  finanziario
da parte delle Direzioni centrali, sia a garantire che  la  Direzione
centrale responsabile  dell'attivita'  possa  riallocare  le  risorse
sulla base delle effettive esigenze finanziarie; Considerato  che  il
decreto del Direttore centrale, pertanto, deve indicare la quota  del
piano finanziario complessivo dell'attivita'/Direzione  centrale  che
verra' assegnata a ciascun Servizio - nel caso in cui  una  specifica
attivita' venga attuata con l'ausilio di piu' Servizi  -  provvedendo
altresi' a  ripartire  ulteriormente  le  risorse  assegnate  fra  le
diverse  linee  di  intervento,  ove  presenti,  anche  nel  caso  di
attivita' attuata con l'ausilio di un unico Servizio; 
    Ritenuto quindi opportuno modificare il Regolamento di attuazione
del POR, in particolare  provvedendo  alla  sostituzione  dell'intera
disposizione di cui al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento  medesimo,
con una nuova formulazione al fine di  rendere  chiara  e  logica  la
successione  degli  adempimenti  procedurali,   allo   stesso   tempo
contemplando anche le casistiche appena descritte; 
    Visto inoltre che in base all'attuale formulazione  dell'art.  8,
comma 2 del Regolamento di attuazione del POR, in combinato  disposto
di cui all'art. 56,  comma  1  del  Regolamento  (CE)  1083/2006  del
Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche ed  integrazioni
il termine finale di ammissibilita' della spesa,  con  riguardo  alle
operazioni cofinanziate dal Programma, e' il 30 giugno 2015; 
    Tenuto conto, altresi', che l'obiettivo specifico dell'Asse 6 del
Programma consiste nel «Migliorare l'efficacia e  l'efficienza  della
azione  svolta  dalle  strutture  tecnico-amministrative   regionali,
nell'ambito del processo di programmazione e implementazione  del  PO
attraverso interventi di supporto tecnico alla gestione e  controllo,
valutazione  e  visibilita'   del   Programma   e   nelle   fasi   di
programmazione e attuazione»; 
    Considerato,  in  particolare,  che  l'obiettivo  operativo  6.1.
dell'Asse 6 consiste  nel  «Supportare  la  struttura  regionale,  in
termini  di  assistenza  tecnica   all'attuazione,   monitoraggio   e
valutazione   del   programma,   migliorandone    e    consolidandone
l'efficienza specifica»; 
    Preso atto che l'assistenza  tecnica  al  Programma  rappresenta,
quindi,  un  supporto  adeguato  e  necessario  per  uno  svolgimento
efficiente ed efficace delle attivita'  programmatiche  connesse  non
solo  all'attuazione,  implementazione  e  gestione  ma  anche   alla
chiusura del Programma medesimo; Considerato quindi  che  i  progetti
finanziati nell'ambito dell'asse 6  del  Programma,  con  particolare
riguardo all'obiettivo operativo 6.1. sopra descritto,  sono  tesi  a
garantire l'assistenza tecnica a tutte le fasi di implementazione del
Programma, compresa la fase conclusiva dello stesso nell'ambito della
quale si contempla anche la necessaria redazione del rapporto  finale
di  esecuzione  del  Programma  che,  ai  sensi  dell'art.   67   del
Regolamento  CE  1083/06  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
l'Autorita' di Gestione deve trasmettere alla Commissione entro il 31
marzo 2017; 
    Preso atto che  non  risulta  quindi  coerente  con  i  peculiari
contenuti  e  finalita'  dell'attivita'  di  assistenza  tecnica   al
Programma  vincolare  la  durata  dei  suddetti  progetti  alla  data
anteriore  stabilita  dall'art.  8,  comma  2  del   Regolamento   di
attuazione del POR; 
    Tenuto conto pertanto che l'attivita' di assistenza tecnica,  per
i motivi sopra descritti, potrebbe  svolgersi  necessariamente  anche
oltre la data ultima di ammissibilita' della  spesa  stabilita  dalla
disposizione regolamentare appena menzionata; 
    Considerata quindi la necessita' di escludere, in  via  generale,
dall'applicazione dell'art. 8, comma 2 del Regolamento di  attuazione
del POR, le operazioni a valere  sull'Asse  6  del  Programma  e,  di
conseguenza anche, nello specifico, tutti i contratti  di  assistenza
tecnica stipulati  dall'Autorita'  di  Gestione  a  valere  sull'Asse
medesimo; 
    Tenuto conto altresi' che negli attuali contratti  in  essere  di
assistenza  tecnica  stipulati  dall'Autorita'  di   Gestione   viene
contemplata espressamente la possibilita' di  dilazionare  i  termini
della loro durata, anche oltre il  termine  di  scadenza,  mantenendo
comunque invariato l'importo contrattuale previsto e impegnato per  i
contratti medesimi; 
    Visto che l'Autorita' di Gestione intende quindi avvalersi  della
facolta' di estendere i limiti temporali  dei  contratti  in  essere,
anche oltre la data del 30 giugno 2015; 
    Ritenuto quindi opportuno integrare il Regolamento di  attuazione
del POR con l'aggiunta di un ulteriore comma  2-bis  all'art.  8  del
Regolamento medesimo  al  fine  di  prevedere  espressamente  la  non
applicabilita' del termine del 30 giugno 2015, quale data  ultima  di
ammissibilita' della spesa, alle operazioni a valere sull'Asse 6  del
Programma; 
    Visto  il  Regolamento  di  organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali,  emanato  con  proprio  decreto  n.
0277/Pres. del 27 agosto 2004 (come da ultimo modificato con  proprio
decreto n. 0200/Pres. del 27 agosto 2010); 
    Visto in particolare l'art. 7, comma 7, del suddetto Regolamento,
che prevede che «l'istituzione, la modifica  e  la  soppressione  dei
servizi,  nell'ambito  delle  direzioni  centrali  ed  equiparate,  e
l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e dei servizi  medesimi
nonche' dei servizi della Presidenza, sono disposte con deliberazione
della Giunta regionale,  su  proposta  dell'Assessore  alla  funzione
pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»; 
    Preso  atto  della  riorganizzazione  e  razionalizzazione  delle
strutture dell'Amministrazione  regionale  da  ultimo  intervenuta  a
seguito  delle  modifiche  apportate  dalla  Giunta  regionale,   con
deliberazione n. 2752 del 29 dicembre 2010  -  e  con  decorrenza  1°
gennaio 2011 - all'allegato A recante «Articolazione  e  declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della  Presidenza  della
Regione, delle direzioni centrali e degli  enti  regionali»,  di  cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 1860  del  24  settembre
2010; 
    Tenuto conto della conseguente circostanza che alcune Direzioni e
alcuni Servizi dell'Amministrazione regionale hanno subito  modifiche
formali nelle rispettive diciture; 
    Considerata, in particolare, la disposizione di cui  al  comma  1
dell'art. 6 del Regolamento di attuazione  del  POR  che  riporta  la
dicitura  «Servizio  politiche  comunitarie»  ora  sostituita   dalla
dicitura «Servizio gestione fondi comunitari»; 
    Considerate, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'art. 7 e di  cui  al  comma  6  dell'art.  12  del  medesimo
Regolamento che  riportano  la  dicitura  «Assessore  alle  Relazioni
Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali» ora sostituita  dalla
dicitura «Assessore alla cultura, sport, relazioni  internazionali  e
comunitarie»; 
    Ritenuto quindi opportuno modificare il Regolamento di attuazione
del POR con l'aggiornamento delle diciture di  Direzioni  e  Servizi,
ove diverse rispetto a quelle utilizzate  nel  Regolamento  medesimo;
Visto l'art. 42, comma 1,  lettera  b)  dello  Statuto  regionale  di
autonomia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2002,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 5  maggio  2011  n.
788 con la quale la Giunta medesima ha approvato il  «Regolamento  di
modifica al Regolamento  per  l'attuazione  del  Programma  operativo
Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione
2007-2013, emanato con decreto del Presidente  della  Regione  n.  13
settembre 2008, n. 238 (e successivamente modificato con decreto  del
Presidente della Regione n. 6 luglio 2009, n. 185)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 13 settembre 2008,  n.  238  (Regolamento
per  l'attuazione  del  Programma  operativo  Regionale  (POR)   FESR
Obiettivo Competitivita'  regionale  e  occupazione  2007-2013),  nel
testo allegato al presente provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO