(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio 2011) IL PRESIDENTE Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999; Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalita' di applicazione dei suddetti Regolamenti; Visto l'art. 3, comma 2, lettera b) del citato Regolamento (CE) n. 1083/2006 che descrive l'obiettivo «Competitivita' regionale e occupazione», finalizzato a rafforzare, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, la competitivita' e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento ed il miglioramento della qualita' degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della societa' della conoscenza, l'imprenditorialita', la tutela ed il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilita', dell'adattabilita' dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi; Vista la Decisione della Commissione europea C(2007) 5717 del 20 novembre 2007 di approvazione del POR FESR Obiettivo Competitivita' ed occupazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Programma»; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale la Giunta medesima ha preso atto della Decisione sopraccitata; Vista la Decisione della Commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010 recante modifica della Decisione C(2007) 5717; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 14 gennaio 2010 con la quale la Giunta medesima ha preso atto della suddetta Decisione; Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento C(E) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)) e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il capo V - «Attuazione del POR FESR Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006»; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1427 del 21 luglio 2008 che approva, ai sensi del Capo V della legge regionale summenzionata, il «Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia»; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1277 del 11 giugno 2009 che approva il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2008, n. 238»; Visto il Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo competitivita' regionale e occupazione (POR) FESR 2007 - 2013 (emanato con proprio decreto 13 settembre 2008, n. 0238/Pres.) e da ultimo modificato con proprio decreto 6 luglio 2009, n. 0185/Pres.), di seguito Regolamento di attuazione del POR; Visto il piano finanziario analitico del POR FESR Obiettivo competitivita' regionale e occupazione 2007- 2013 (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 e da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta regionale n. 473 del 18 marzo 2011), di seguito «piano finanziario», declinato per Asse/Obiettivo operativo/Attivita'/Struttura regionale attuatrice e per annualita'; Considerato, in particolare che, ai sensi dell'art. 7, comma 3 del Regolamento di attuazione del POR il piano finanziario deve essere approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie; Vista l'attuale formulazione dell'art. 7, comma 5 del Regolamento di attuazione del POR; Tenuto conto che i Direttori centrali provvedono all'adozione dei decreti di ripartizione delle risorse assegnate alle attivita' solo successivamente alla deliberazione con la quale la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, approva il piano finanziario; Preso atto altresi' che nel caso in cui una Direzione centrale attui la specifica attivita' con l'ausilio di piu' di un Servizio la stessa dovra' provvedere, ove lo reputi necessario, a ripartire la dotazione del piano finanziario tra i Servizi; Tenuto conto che una medesima attivita' puo' essere articolata al suo interno in diverse linee di intervento; Considerato che le attivita' sono le azioni del Programma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli Assi prioritari d'intervento e che, all'interno di una medesima attivita', possono individuarsi ulteriori linee di intervento; Tenuto conto che la linea di intervento identifica un sottolivello dell'attivita' stessa, che puo' derivare dalla presenza di tipologie di iniziative diverse; Preso atto che il piano finanziario, riportando la ripartizione delle risorse del Programma, contempla le sole attivita' e non anche le ulteriori linee di intervento, eventualmente presenti nell'ambito di una medesima attivita'; Tenuto conto che la copertura finanziaria deve essere comunque garantita, anche rispetto alle le linee di intervento nelle quali un'attivita' puo' ulteriormente articolarsi; Preso atto pertanto che, sia nel caso in cui una Direzione centrale attui la specifica attivita', eventualmente articolata in diverse linee di intervento, con l'ausilio di piu' di un Servizio, che nel caso in cui la stessa provveda alla medesima attuazione con l'ausilio di un unico Servizio, la Direzione potra' provvedere, ove lo reputi necessario, a ripartire la dotazione finanziaria assegnata all'attivita', anche fra ciascuna delle linee di intervento, se presenti; Tenuto conto che le modalita' procedurali sopra descritte sono finalizzate sia a rendere autonoma la gestione del piano finanziario da parte delle Direzioni centrali, sia a garantire che la Direzione centrale responsabile dell'attivita' possa riallocare le risorse sulla base delle effettive esigenze finanziarie; Considerato che il decreto del Direttore centrale, pertanto, deve indicare la quota del piano finanziario complessivo dell'attivita'/Direzione centrale che verra' assegnata a ciascun Servizio - nel caso in cui una specifica attivita' venga attuata con l'ausilio di piu' Servizi - provvedendo altresi' a ripartire ulteriormente le risorse assegnate fra le diverse linee di intervento, ove presenti, anche nel caso di attivita' attuata con l'ausilio di un unico Servizio; Ritenuto quindi opportuno modificare il Regolamento di attuazione del POR, in particolare provvedendo alla sostituzione dell'intera disposizione di cui al comma 5 dell'art. 7 del Regolamento medesimo, con una nuova formulazione al fine di rendere chiara e logica la successione degli adempimenti procedurali, allo stesso tempo contemplando anche le casistiche appena descritte; Visto inoltre che in base all'attuale formulazione dell'art. 8, comma 2 del Regolamento di attuazione del POR, in combinato disposto di cui all'art. 56, comma 1 del Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni il termine finale di ammissibilita' della spesa, con riguardo alle operazioni cofinanziate dal Programma, e' il 30 giugno 2015; Tenuto conto, altresi', che l'obiettivo specifico dell'Asse 6 del Programma consiste nel «Migliorare l'efficacia e l'efficienza della azione svolta dalle strutture tecnico-amministrative regionali, nell'ambito del processo di programmazione e implementazione del PO attraverso interventi di supporto tecnico alla gestione e controllo, valutazione e visibilita' del Programma e nelle fasi di programmazione e attuazione»; Considerato, in particolare, che l'obiettivo operativo 6.1. dell'Asse 6 consiste nel «Supportare la struttura regionale, in termini di assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma, migliorandone e consolidandone l'efficienza specifica»; Preso atto che l'assistenza tecnica al Programma rappresenta, quindi, un supporto adeguato e necessario per uno svolgimento efficiente ed efficace delle attivita' programmatiche connesse non solo all'attuazione, implementazione e gestione ma anche alla chiusura del Programma medesimo; Considerato quindi che i progetti finanziati nell'ambito dell'asse 6 del Programma, con particolare riguardo all'obiettivo operativo 6.1. sopra descritto, sono tesi a garantire l'assistenza tecnica a tutte le fasi di implementazione del Programma, compresa la fase conclusiva dello stesso nell'ambito della quale si contempla anche la necessaria redazione del rapporto finale di esecuzione del Programma che, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento CE 1083/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorita' di Gestione deve trasmettere alla Commissione entro il 31 marzo 2017; Preso atto che non risulta quindi coerente con i peculiari contenuti e finalita' dell'attivita' di assistenza tecnica al Programma vincolare la durata dei suddetti progetti alla data anteriore stabilita dall'art. 8, comma 2 del Regolamento di attuazione del POR; Tenuto conto pertanto che l'attivita' di assistenza tecnica, per i motivi sopra descritti, potrebbe svolgersi necessariamente anche oltre la data ultima di ammissibilita' della spesa stabilita dalla disposizione regolamentare appena menzionata; Considerata quindi la necessita' di escludere, in via generale, dall'applicazione dell'art. 8, comma 2 del Regolamento di attuazione del POR, le operazioni a valere sull'Asse 6 del Programma e, di conseguenza anche, nello specifico, tutti i contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Autorita' di Gestione a valere sull'Asse medesimo; Tenuto conto altresi' che negli attuali contratti in essere di assistenza tecnica stipulati dall'Autorita' di Gestione viene contemplata espressamente la possibilita' di dilazionare i termini della loro durata, anche oltre il termine di scadenza, mantenendo comunque invariato l'importo contrattuale previsto e impegnato per i contratti medesimi; Visto che l'Autorita' di Gestione intende quindi avvalersi della facolta' di estendere i limiti temporali dei contratti in essere, anche oltre la data del 30 giugno 2015; Ritenuto quindi opportuno integrare il Regolamento di attuazione del POR con l'aggiunta di un ulteriore comma 2-bis all'art. 8 del Regolamento medesimo al fine di prevedere espressamente la non applicabilita' del termine del 30 giugno 2015, quale data ultima di ammissibilita' della spesa, alle operazioni a valere sull'Asse 6 del Programma; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 (come da ultimo modificato con proprio decreto n. 0200/Pres. del 27 agosto 2010); Visto in particolare l'art. 7, comma 7, del suddetto Regolamento, che prevede che «l'istituzione, la modifica e la soppressione dei servizi, nell'ambito delle direzioni centrali ed equiparate, e l'attribuzione delle funzioni delle direzioni e dei servizi medesimi nonche' dei servizi della Presidenza, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme»; Preso atto della riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale da ultimo intervenuta a seguito delle modifiche apportate dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 2752 del 29 dicembre 2010 - e con decorrenza 1° gennaio 2011 - all'allegato A recante «Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali», di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010; Tenuto conto della conseguente circostanza che alcune Direzioni e alcuni Servizi dell'Amministrazione regionale hanno subito modifiche formali nelle rispettive diciture; Considerata, in particolare, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del POR che riporta la dicitura «Servizio politiche comunitarie» ora sostituita dalla dicitura «Servizio gestione fondi comunitari»; Considerate, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 e di cui al comma 6 dell'art. 12 del medesimo Regolamento che riportano la dicitura «Assessore alle Relazioni Internazionali, Comunitarie e Autonomie Locali» ora sostituita dalla dicitura «Assessore alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie»; Ritenuto quindi opportuno modificare il Regolamento di attuazione del POR con l'aggiornamento delle diciture di Direzioni e Servizi, ove diverse rispetto a quelle utilizzate nel Regolamento medesimo; Visto l'art. 42, comma 1, lettera b) dello Statuto regionale di autonomia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2011 n. 788 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al Regolamento per l'attuazione del Programma operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2008, n. 238 (e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 6 luglio 2009, n. 185)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione n. 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo Competitivita' regionale e occupazione 2007-2013), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO