(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/I-II del 22 marzo 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale 9 luglio 1993,  n.
                                 16 
                  (legge provinciale sui trasporti) 
 
    1.  All'art.  33  della  legge  provinciale  sui  trasporti  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla fine della lettera b) del comma 1-bis sono inserite  le
parole: «,a meno che non si  tratti  di  viaggiatori  sui  mezzi  dei
servizi urbani titolari di abbonamento  di  libera  circolazione  per
disabili»; 
      b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le attivita' di  controllo  sono  svolte  dai  soggetti
previsti dal comma 3 anche nel caso in cui sia prevista, sui  bus  in
servizio urbano, la salita dalla sola porta anteriore, misura che  la
societa'  di  gestione  del  servizio  adotta,   in   conformita'   a
deliberazione attuativa della giunta provinciale,  per  le  corse  in
orario serale e nelle giornate festive.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 26 marzo 2011 
 
                               DELLAI