(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; Visti gli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura); Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 675 del 8 aprile 2011 recante ad oggetto "Riapprovazione con modifiche del "Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo"; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Questo regolamento disciplina le disposizioni forestali provinciali nonche' le modalita' e la procedura per definire il valore delle piante, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 98 e 111, comma 1, lettera f) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Le disposizioni forestali provinciali riguardano: a) lo svolgimento delle attivita' selvicolturali in bosco; b) la raccolta ed il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco; c) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco; d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste per le attivita' elencate alle lettere a), b) e c); e) gli obblighi e le modalita' generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette al vincolo idrogeologico. 2. La presentazione da parte del proprietario del bosco o di chi ne abbia titolo delle richieste di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio attivita' e delle comunicazioni previste da questo regolamento avviene, anche in via telematica, in conformita' ai modelli predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. 3. L'allegato 1 di questo regolamento, denominato "buone tecniche colturali per i beni silvopastorali", fornisce il supporto tecnico per l'applicazione di questo regolamento e puo' essere modificato dalla Giunta provinciale. 4. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), e' indicata come "legge provinciale"; b) i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione previsti dall'art. 57 della legge provinciale sono indicati, rispettivamente, come "piani aziendali" e "piani semplificati".