(Pubblicato nel  Supplemento  n.  1  al  Bollettino  Ufficiale  della
     regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; 
    Visti gli articoli 98 e 111 della  legge  provinciale  23  maggio
2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione  della
natura); 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  675  del  8
aprile 2011 recante ad  oggetto  "Riapprovazione  con  modifiche  del
"Regolamento concernente  le  disposizioni  forestali  in  attuazione
degli articoli 98 e 111 della legge provinciale  23  maggio  2007  n.
11", a seguito delle osservazioni  mosse  dalla  Corte  dei  Conti  -
Sezione di Controllo"; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1.  Questo  regolamento  disciplina  le  disposizioni   forestali
provinciali nonche' le modalita'  e  la  procedura  per  definire  il
valore delle piante, in attuazione, rispettivamente,  degli  articoli
98 e 111, comma 1, lettera f) della legge provinciale 23 maggio 2007,
n. 11 (legge provinciale  sulle  foreste  e  sulla  protezione  della
natura). Le disposizioni forestali provinciali riguardano: 
      a) lo svolgimento delle attivita' selvicolturali in bosco; 
      b) la raccolta ed il trasporto  di  piante,  parti  di  esse  e
prodotti secondari del bosco; 
      c) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco; 
      d) le procedure per il rilascio delle  autorizzazioni  previste
per le attivita' elencate alle lettere a), b) e c); 
      e) gli obblighi e le modalita' generali  per  l'esecuzione  dei
rinverdimenti e delle  opere  di  regimazione  delle  acque  in  aree
soggette al vincolo idrogeologico. 
    2. La presentazione da parte del proprietario del bosco o di  chi
ne  abbia   titolo   delle   richieste   di   autorizzazione,   delle
dichiarazioni di inizio attivita' e delle comunicazioni  previste  da
questo regolamento avviene, anche in via telematica,  in  conformita'
ai modelli predisposti  dalla  struttura  provinciale  competente  in
materia di foreste. 
    3. L'allegato 1 di questo regolamento, denominato "buone tecniche
colturali per i beni silvopastorali", fornisce  il  supporto  tecnico
per l'applicazione di questo regolamento  e  puo'  essere  modificato
dalla Giunta provinciale. 
    4. Nel prosieguo di questo regolamento: 
      a)  la  legge  provinciale  23  maggio  2007,  n.  11,   (legge
provinciale sulle  foreste  e  sulla  protezione  della  natura),  e'
indicata come "legge provinciale"; 
      b)  i  piani  di  gestione  forestale  aziendale  e   i   piani
semplificati  di  coltivazione  previsti  dall'art.  57  della  legge
provinciale sono indicati, rispettivamente, come "piani aziendali"  e
"piani semplificati".