(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 18 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 concernente «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 -2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)» le parole «di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per auto-trazione» sono sostituite dalle seguenti: «(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)». 2. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 le parole «(Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto dalle imprese del settore dell'energia elettrica e del gas)» sono sostituite dalle seguenti: «(Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)».