(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 
                      n. 32 del 18 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 1/2011 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 10 gennaio  2011,
n. 1 concernente  «Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 -2013 della Regione  Abruzzo
(Legge Finanziaria Regionale 2011)» le parole «di cui alla  legge  23
dicembre 1977, n. 952, e successive  modificazioni,  dell'addizionale
regionale all'imposta di consumo sul  gas  metano  e  per  le  utenze
esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e  la  previsione
della  facolta'  delle  regioni  a  statuto  ordinario  di  istituire
un'imposta regionale sulla benzina per auto-trazione» sono sostituite
dalle seguenti: «(Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale
all'imposta erariale di trascrizione di cui alla  legge  23  dicembre
1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale  regionale
all'imposta di consumo sul gas metano e  per  le  utenze  esenti,  di
un'imposta  sostitutiva  dell'addizionale,  e  la  previsione   della
facolta' delle regioni a statuto ordinario  di  istituire  un'imposta
regionale sulla benzina per autotrazione)». 
    2. Al comma 3 dell'art. 3 della  legge  regionale  n.  1/2011  le
parole «(Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto dalle
imprese  del  settore  dell'energia  elettrica  e  del   gas)»   sono
sostituite dalle seguenti: «(Modalita'  per  la  presentazione  delle
dichiarazioni in base alle quali  si  effettua  l'accertamento  e  la
liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione)».