(Pubblicata nel suppl. 4 marzo 2011 al Bollettino ufficiale 
            della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 
 
    1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14  luglio  2009,
n.  20  (Snellimento  delle   procedure   in   materia   edilizia   e
urbanistica),  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Le   disposizioni
contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2012». 
    2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale  n.  20/2009,  e'
sostituito dal  seguente:  «3.  Sono  validi  ed  efficaci  i  titoli
abilitativi ai sensi delle norme vigenti  presentati  entro  la  data
prevista dal comma 2;  le  relative  opere  edilizie  possono  essere
realizzate anche oltre  tale  data,  entro  i  termini  di  validita'
previsti dai rispettivi titoli abilitativi». 
    3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n.  20/2009,
e' aggiunto il  seguente:  «3-bis.  Per  l'esecuzione  di  tutti  gli
interventi edilizi  di  cui  alla  presente  legge,  e'  obbligatorio
presentare il documento  unico  di  regolarita'  contributiva  (DURC)
previsto all'art. 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2,  del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre
2007 (Documento unico di regolarita'  contributiva),  che  regola  le
modalita' di  rilascio  del  DURC,  gli  imprenditori  individuali  e
collettivi del settore edile, con  dipendenti,  che  eseguono  lavori
privati e pubblici,  al  fine  di  ottemperare  agli  obblighi  della
presente  legge,  richiedono  il  DURC  tramite  la  Cassa  edile  di
riferimento  contrattuale  territorialmente  competente  secondo   il
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro.  La  Cassa   edile   di
riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, e' ciascuna
Cassa edile costituita  e  operante  in  ogni  provincia  dell'ambito
regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra
le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  e  le  associazioni  dei
datori di lavoro comparativamente piu'  rappresentative  che  operano
nel settore dell'edilizia pubblica e privata».