(Pubblicata nel suppl. 4 marzo 2011 al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 3 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia edilizia e urbanistica), e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni contenute nel capo I sono valide fino al 31 dicembre 2012». 2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2009, e' sostituito dal seguente: «3. Sono validi ed efficaci i titoli abilitativi ai sensi delle norme vigenti presentati entro la data prevista dal comma 2; le relative opere edilizie possono essere realizzate anche oltre tale data, entro i termini di validita' previsti dai rispettivi titoli abilitativi». 3. Dopo il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2009, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per l'esecuzione di tutti gli interventi edilizi di cui alla presente legge, e' obbligatorio presentare il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) previsto all'art. 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (Documento unico di regolarita' contributiva), che regola le modalita' di rilascio del DURC, gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, e' ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell'ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative che operano nel settore dell'edilizia pubblica e privata».