(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011) 
 
    La competente Commissione  consiliare  in  sede  legislativa,  ai
sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                   Modifiche agli articoli 56 e 65 
             della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 
 
    1. Al comma 1, dell'art. 56,  della  legge  regionale  29  giugno
2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle  aree  naturali  e  della
biodiversita'), sostituito dall'art.  10  della  legge  regionale  1°
giugno 2010, n. 14, le parole:  «1°  aprile  2011»,  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2012». 
    2. Al comma 2, dell'art. 56, della legge  regionale  19/2009,  le
parole: «tra il 1° e il  31  gennaio  2011»,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tra il 1° e il 31 ottobre 2011». 
    3. Al comma 3, dell'art. 56, della legge  regionale  19/2009,  le
parole: «28 febbraio  2011»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
novembre 2011». 
    4. Il comma 8, dell'art. 56, della legge  regionale  19/2009,  e'
sostituito dal seguente: «8. Fino al 30  settembre  2011  gli  organi
degli  enti  soppressi  rimangono  in  carica  con  pieni  poteri,  a
prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree  di  rispettiva
competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli  organi  dei
nuovi enti, gli organi  degli  enti  soppressi  rimangono  in  carica
esclusivamente per le funzioni di ordinaria  amministrazione,  per  i
provvedimenti di urgenza  e  per  gli  adempimenti  di  chiusura  dei
documenti contabili degli enti soppressi.». 
    5. Al comma 1,  dell'art.  65,  della  legge  regionale  19/2009,
sostituito dall'art. 10, della legge regionale  14/2010,  le  parole:
«1° aprile 2011», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012».