(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 31 marzo 2011) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche agli articoli 56 e 65 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 1. Al comma 1, dell'art. 56, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), sostituito dall'art. 10 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 14, le parole: «1° aprile 2011», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012». 2. Al comma 2, dell'art. 56, della legge regionale 19/2009, le parole: «tra il 1° e il 31 gennaio 2011», sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° e il 31 ottobre 2011». 3. Al comma 3, dell'art. 56, della legge regionale 19/2009, le parole: «28 febbraio 2011», sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2011». 4. Il comma 8, dell'art. 56, della legge regionale 19/2009, e' sostituito dal seguente: «8. Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi rimangono in carica con pieni poteri, a prescindere dalla loro naturale scadenza, per le aree di rispettiva competenza. Dal 1° ottobre e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti, gli organi degli enti soppressi rimangono in carica esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi.». 5. Al comma 1, dell'art. 65, della legge regionale 19/2009, sostituito dall'art. 10, della legge regionale 14/2010, le parole: «1° aprile 2011», sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012».