(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 3 maggio 2011) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 15 del 17 gennaio 2010; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 21 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituita: «b) entro il 31 dicembre 2011 per quanto riguarda l'adeguamento alle restanti prescrizioni». 2. L'art. 27 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: «Art. 27 (Disposizioni transitorie). - 1. I rifugi esistenti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2011 alle presenti disposizioni».