(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 3 maggio 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  n.  15  del  17
gennaio 2010; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. La lettera b) del comma 2  dell'art.  21  dell'allegato  A  al
decreto del Presidente della Giunta provinciale 13  giugno  1989,  n.
11, e' cosi' sostituita: 
    «b) entro il 31 dicembre 2011 per quanto  riguarda  l'adeguamento
alle restanti prescrizioni». 
    2. L'art. 27 dell'allegato A  al  decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 27 (Disposizioni transitorie).  -  1.  I  rifugi  esistenti
devono  adeguarsi  entro  il   31   dicembre   2011   alle   presenti
disposizioni».