(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione 
              Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n.   157,   e   successive
modificazioni  (Norme  per  la  protezione  della   fauna   selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per  la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)
e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire
la salvaguardia e la conservazione delle  specie  Orso  bruno  (Ursus
arctos), Lince (Lynx lynx)  e  Lupo  (Canis  lupus),  appartenenti  a
specie di interesse comunitario ai sensi della  direttiva  92/43/CEE,
l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per
l'esecuzione di opere di  prevenzione  dei  danni  arrecati  da  tali
specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati
al patrimonio zootecnico, alle  colture  e  ai  beni  utilizzati  per
l'esercizio  dell'attivita'   agricola   o   di   allevamento.   Sono
indennizzabili, altresi', i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad
altri beni o attivita'»; 
    Visto l'art. 39, comma  1,  lettera  b),  della  legge  regionale
6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale  recante  i
criteri e le  modalita'  per  la  concessione  dei  contributi  e  le
tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e  le  modalita'
per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei
danni e i criteri e le modalita' per  l'indennizzo  dei  danni  e  le
tipologie di spese ammissibili"; 
    Visto il Regolamento per la  concessione  di  contributi  per  le
opere di  prevenzione  e  per  l'indennizzo  dei  danni  arrecati  al
patrimonio  zootecnico,  alle  colture  e  ai  beni  utilizzati   per
l'esercizio dell'attivita' agricola o  di  allevamento  dalle  specie
Orso bruno, Lince e  Lupo,  in  esecuzione  dell'art.  39,  comma  1,
lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008,  n.  6  (Disposizioni
per la programmazione faunistica  e  per  l'esercizio  dell'attivita'
venatoria),  emanato  con  proprio  decreto  15   maggio   2009,   n.
0128/Pres.; 
    Visto l'art. 3, comma 1, lettera f),  della  legge  regionale  16
luglio 2010, n. 12, recante «Assestamento del  bilancio  2010  e  del
bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012  ai  sensi  dell'art.  34
della  legge  regionale  21/2007»,  che  ha  sostituito  il  comma  2
dell'art. 11 prevedendo che il regolamento regionale fissi il massimo
di spesa del contributo per le opere di prevenzione; 
    Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 4,  comma  2,  del
regolamento emanato con proprio decreto n. 0128/Pres./2009 al fine di
consentire l'attuazione di  quanto  disposto  dalla  citata  modifica
normativa; 
    Ritenuto altresi' che si rendono necessarie  delle  modifiche  al
regolamento vigente con riguardo: 
      all'ambito  di  applicazione  dei  contributi  per   opere   di
prevenzione dei danni dei grandi carnivori  estendendone  la  portata
anche al patrimonio apistico (art. 2); 
      ad una ridefinizione delle ipotesi di riduzione e di esclusione
dell'indennizzo (art. 4); 
      ad una migliore definizione dei procedimenti e dei  modelli  di
domanda disciplinati (articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, allegati A e B) ; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; Visto  l'art.  14  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011,  n.
841 di approvazione del «Regolamento recante modifiche al regolamento
per la concessione di contributi per le opere di  prevenzione  e  per
l'indennizzo  dei  danni  arrecati  al  patrimonio  zootecnico,  alle
colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita'  agricola
o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione
dell'art. 39, comma, lettera b), della legge regionale 6 marzo  2008,
n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio
dell'attivita' venatoria) emanato con decreto  del  Presidente  della
Regione n. 15 maggio 2009, n. 128»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante  modifiche  al  regolamento
per la concessione di contributi per le opere di  prevenzione  e  per
l'indennizzo  dei  danni  arrecati  al  patrimonio  zootecnico,  alle
colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita'  agricola
o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione
dell'art. 39, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  6  marzo
2008, n. 6 (Disposizioni  per  la  programmazione  faunistica  e  per
l'esercizio  dell'attivita'  venatoria)  emanato  con   decreto   del
Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128», nel testo  allegato
alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).