(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresi', i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attivita'»; Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalita' per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalita' per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili"; Visto il Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria), emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.; Visto l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», che ha sostituito il comma 2 dell'art. 11 prevedendo che il regolamento regionale fissi il massimo di spesa del contributo per le opere di prevenzione; Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con proprio decreto n. 0128/Pres./2009 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata modifica normativa; Ritenuto altresi' che si rendono necessarie delle modifiche al regolamento vigente con riguardo: all'ambito di applicazione dei contributi per opere di prevenzione dei danni dei grandi carnivori estendendone la portata anche al patrimonio apistico (art. 2); ad una ridefinizione delle ipotesi di riduzione e di esclusione dell'indennizzo (art. 4); ad una migliore definizione dei procedimenti e dei modelli di domanda disciplinati (articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, allegati A e B) ; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 841 di approvazione del «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 maggio 2009, n. 128»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attivita' agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128», nel testo allegato alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis).