(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011) IL PRESIDENTE Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, nel limite massimo determinato dall'art. 1, comma 13, della medesima legge, contributi per le seguenti finalita': a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunita' di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunita' su di esso localizzata; Vista la legge regionale 1° aprile 2011, n. 4 (Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attivita' produttive e di accordi di programma) con cui sono state apportate modifiche alla legge regionale 22/2010; Visto in particolare il comma 18 dell'art. 2 della legge regionale 22/2010, ai sensi del quale i criteri e le modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 della citata legge, nonche' le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorita' per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare; Atteso che in data 16 marzo 2011 si e' tenuto, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, un tavolo di confronto tra l'Amministrazione regionale e i rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali, al fine di rendere edotti i medesimi sui contenuti e le peculiarita' degli interventi contributivi introdotti con le disposizioni in parola, che ha registrato l'unanimita' dei consensi; Preso atto che il regolamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 18 dell'art. 2 della legge regionale 22/2010, e' stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 aprile 2011, formalizzato con nota di pari data prot. n. 0002541/P; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 26 maggio 2011 con la quale e' stato approvato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi di cui all'art. 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)»; Ritenuto, pertanto, di emanare il regolamento in parola, al fine di dare concreta attuazione alla legge regionale citata; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 26 maggio 2011; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis).