(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
            del Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre  2010,
n.  22,  recante  Disposizioni  per  la   formazione   del   bilancio
pluriennale ed annuale della Regione  (Legge  finanziaria  2011),  ai
sensi  del  quale  l'Amministrazione  regionale  e'   autorizzata   a
concedere, nel limite massimo  determinato  dall'art.  1,  comma  13,
della medesima legge, contributi per le seguenti finalita': 
      a)  salvaguardia  del  livello  occupazionale  nel   territorio
regionale; 
      b)   incremento   dell'occupazione   e   creazione   di   nuove
opportunita'  di  inserimento  stabile  in  ambito   lavorativo   nel
territorio regionale; 
      c) sostegno  e  conservazione  dei  valori  tradizionali  della
panificazione  artigiana  quale  elemento   caratterizzante   di   un
territorio e della comunita' su di esso localizzata; 
    Vista la legge regionale 1° aprile 2011,  n.  4  (Modifiche  alle
leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia
di agevolazioni alle imprese, di sportello  unico  per  le  attivita'
produttive e di accordi di programma) con cui  sono  state  apportate
modifiche alla legge regionale 22/2010; 
    Visto  in  particolare  il  comma  18  dell'art.  2  della  legge
regionale 22/2010, ai sensi del quale i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione della disposizione di cui al comma  1  dell'art.  2  della
citata legge, nonche' le tipologie  di  soggetti  agevolabili  e  gli
eventuali criteri di priorita' per  la  concessione  dei  contributi,
sono determinati con apposito regolamento da  approvarsi  sentita  la
competente Commissione consiliare; 
    Atteso che in data 16 marzo 2011 si e'  tenuto,  presso  la  sede
della Regione Friuli Venezia  Giulia,  un  tavolo  di  confronto  tra
l'Amministrazione  regionale  e  i   rappresentanti   delle   diverse
categorie imprenditoriali, al fine di rendere edotti i  medesimi  sui
contenuti e le peculiarita' degli interventi contributivi  introdotti
con le disposizioni in parola, che  ha  registrato  l'unanimita'  dei
consensi; 
    Preso atto che il regolamento di cui sopra, ai  sensi  di  quanto
disposto dal richiamato comma 18 dell'art. 2  della  legge  regionale
22/2010,  e'  stato  sottoposto  alla  valutazione  della  competente
Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta
del 27 aprile 2011, formalizzato con  nota  di  pari  data  prot.  n.
0002541/P; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  977  del  26
maggio  2011  con  la  quale  e'  stato  approvato  il   «Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  di
cui all'art. 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge
finanziaria 2011)»; 
    Ritenuto, pertanto, di emanare il regolamento in parola, al  fine
di dare concreta attuazione alla legge regionale citata; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n.  977  del  26
maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a  18,
della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria  2011)»,  nel  testo
allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del  presente
decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).