Pubblicato  nel   bollettino   ufficiale   della   regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2011 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2010,  n.  22  (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione  -
Legge finanziaria 2011), e in particolare l'articolo 9,  comma  18  e
19, che autorizzano l'Amministrazione regionale a erogare contributi,
sulla  base  di  un  regolamento  che  ne  individui  i  criteri   di
ripartizione  e  le  modalita'  di  concessione,  rendicontazione  ed
erogazione, a  soggetti  gestori  pubblici,  privati  e  del  privato
sociale dei  nidi  d'infanzia  di  cui  all'articolo  3  della  legge
regionale 20/2005, al fine di  contenere  le  rette  a  carico  delle
famiglie per l'accesso a tali servizi; 
    Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  967  del  26
maggio 2011, con la quale e' stato approvato il "Regolamento  per  la
determinazione dei criteri  di  ripartizione  e  delle  modalita'  di
concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi  ai  gestori
pubblici, privati e del privato sociale dei nidi  d'infanzia  di  cui
all'articolo 9, commi 18 e 19,  della  legge  regionale  29  dicembre
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)"; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento per la determinazione  dei  criteri
di ripartizione  e  delle  modalita'  di  concessione,  erogazione  e
rendicontazione dei contributi ai gestori  pubblici,  privati  e  del
privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e
19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge  finanziaria
2011)" nel testo  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
    (Omissis)