(Pubblicata  nel  Bollettino   ufficiale   della   regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
promulga la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'art. 1 della legge regionale 35/1986 
 
    1. Dopo il primo comma  dell'art.  1  della  legge  regionale  18
agosto 1986, n. 35  (Disciplina  delle  attivita'  estrattive),  sono
aggiunti i  seguenti:  «1-bis.  Per  attivita'  di  cava  si  intende
l'attivita' di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di
cui al primo comma, nonche' di  risistemazione  ambientale  dell'area
autorizzata. 
    1-ter. All'interno dell'area autorizzata ai  fini  dell'attivita'
estrattiva, e' vietato svolgere attivita' diverse da quelle di cui al
comma 1-bis e non possono essere realizzati  opere  e  manufatti  non
previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione  ambientale
dei luoghi, autorizzato. 
    1-quater.  All'interno   dei   parchi   regionali,   comunali   e
intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre  1996,  n.  42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e' vietato
l'esercizio di nuove attivita' di ricerca  e  di  coltivazione  delle
sostanze  minerali  a  eccezione  di  quelle  relative  alle   pietre
ornamentali comprese le cave di pietra  ornamentale  in  sotterraneo,
cosi' come in aree di falde acquifere. 
    1-quinquies.  E'  escluso  dall'ambito  di   applicazione   della
presente legge l'abbassamento dei terreni situati  in  zona  agricola
"E", effettuato con le seguenti modalita': 
    a) l'asporto,  senza  attivita'  di  scavo,  del  solo  materiale
litoide grossolano,  costituito  da  ciottoli  rocciosi  di  diametro
superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie; 
    b) l'asporto di terra mista a materiale litoide che comporti  una
modifica qualitativa dello strato superficiale  per  una  profondita'
non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000  metri
cubi. 
    1-sexies. I progetti delle attivita' di cui al comma  1-quinques,
lettera b),  sono  soggetti  ad  approvazione  da  parte  del  Comune
competente  per  territorio,  anche  al   fine   di   consentire   il
mantenimento della classificazione urbanistica in zona  agricola  "E"
dei terreni interessati. 
    1-septies. Le attivita' di cui al comma 1-quinques realizzate  in
difformita' alle condizioni e ai limiti indicati nel  comma  medesimo
sono soggette al procedimento autorizzatorio  di  cui  alla  presente
legge.».