(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 35/1986 1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attivita' estrattive), sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Per attivita' di cava si intende l'attivita' di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonche' di risistemazione ambientale dell'area autorizzata. 1-ter. All'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attivita' estrattiva, e' vietato svolgere attivita' diverse da quelle di cui al comma 1-bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato. 1-quater. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e' vietato l'esercizio di nuove attivita' di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, cosi' come in aree di falde acquifere. 1-quinquies. E' escluso dall'ambito di applicazione della presente legge l'abbassamento dei terreni situati in zona agricola "E", effettuato con le seguenti modalita': a) l'asporto, senza attivita' di scavo, del solo materiale litoide grossolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie; b) l'asporto di terra mista a materiale litoide che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondita' non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi. 1-sexies. I progetti delle attivita' di cui al comma 1-quinques, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola "E" dei terreni interessati. 1-septies. Le attivita' di cui al comma 1-quinques realizzate in difformita' alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.».