(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984 1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 3. Per gli interventi gia' ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.