(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al  Bollettino  ufficiale  della
               Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984 
 
    1. Gli interventi di ricostruzione  finanziati  a  seguito  degli
eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini  fissati  dalle
rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
    2.  L'interessato  deve  produrre,  al  comune   competente,   la
documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione  a
saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data  di  ultimazione
dei lavori. 
    3. Per gli interventi gia'  ultimati  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge  il  termine  di  trenta  giorni  per  la
presentazione della documentazione di cui al comma  2  decorre  dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
    4. Il mancato rispetto dei termini di cui  ai  commi  1,  2  e  3
comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e  l'avvio  del
procedimento di revoca dello stesso.