(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 dell'11 gennaio 2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2011 1. Il Governo della Regione e' autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge integrati con le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale siciliana alla data di approvazione della presente legge con esclusione dello stanziamento di cui al capitolo 472514, U.P.B. 13.2.1.3.1. e con gli effetti di bilancio derivanti dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 212 del 14 dicembre 2010, dalla delibera legislativa recante «Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica (n. 661/A)» approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 215 del 29 dicembre 2010 e dalle disposizioni del Capo II della presente legge. 2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi previsti nei Programmi operativi comunitari 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007-2013. 3. L'assunzione di impegni e l'effettuazione di pagamenti concernenti il Piano regionale dell'offerta formativa sono limitate alle spese relative all'anno 2011.