(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise - parte prima - n. 17 del 16 giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione, al fine di valorizzare il patrimonio economico, socio-culturale e ambientale del proprio territorio, promuove lo sviluppo del turismo rurale, integrandolo con l'offerta agrituristica e turistica regionale. Per queste finalita' definisce le norme per l'esercizio e la promozione della forma di turismo, denominata «turismo rurale». 2. La presente legge e' finalizzata a favorire: a) la permanenza dei produttori agricoli attraverso l'integrazione del reddito ed il miglioramento delle condizioni di vita, nelle zone svantaggiate o in prossimita' delle aree protette e di territori caratterizzati da rilevanti elementi naturalistici, paesaggistici e storico-culturali; b) la creazione ed il consolidamento di nuove forme di ricettivita' e di servizi turistici; c) la salvaguardia dell'ambiente, favorendo le tecniche di produzione agricole a basso impatto ambientale; d) la valorizzazione di prodotti tipici dell'agricoltura e della gastronomia tradizionale molisana; e) la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo e la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali, sviluppando a tale fine iniziative di formazione e di promozione; f) il recupero del patrimonio edilizio agricolo e la valorizzazione delle tradizioni culturali nel mondo rurale; g) la diffusione del turismo sociale e giovanile e la fruizione programmata dei beni ambientali naturali. 3. La Regione intende inoltre favorire lo sviluppo e la qualificazione delle attivita' turistico-ricettive rurali, mediante: a) l'istituzione di marchi di qualita' per il turismo rurale; b) la definizione di politiche di sostegno economico a favore degli operatori del turismo rurale; c) la definizione di programmi di promozione integrata del turismo rurale.