(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 1. All'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 (Nuove norme per la protezione dei cani e per l'istitu-zione dell'anagrafe canina) sono apportate le seguenti) modifiche: a) al comma 2 le parole «le Aziende sanitarie locali» sono sostituite con le parole «l'Azienda sanitaria regionale»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. La regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in coordinamento con i comuni, singoli o associati, l'azienda sanitaria regionale, le associazioni di volontariato per la protezione degli animali regolarmente iscritte al registro regionale di cui all'art. 9, comma 2, al fine di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo. 2-ter. E' riconosciuto al cane ed al gatto il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di liberta' che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane o gatto deve essere data la possibilita' di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato.».