(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise 
                      n. 18 del 1° luglio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
    Modifiche all'art. 1 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 
 
    1. All'art. 1 della legge regionale 4 marzo  2005,  n.  7  (Nuove
norme per la protezione dei cani e per  l'istitu-zione  dell'anagrafe
canina) sono apportate le seguenti) modifiche: 
    a) al comma 2  le  parole  «le  Aziende  sanitarie  locali»  sono
sostituite con le parole «l'Azienda sanitaria regionale»; 
    b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-bis.  La  regione  promuove  e  disciplina  il  controllo  del
randagismo, in coordinamento  con  i  comuni,  singoli  o  associati,
l'azienda sanitaria regionale, le associazioni di volontariato per la
protezione degli animali regolarmente iscritte al registro  regionale
di cui all'art. 9, comma 2, al fine di migliorare  il  benessere  dei
cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo. 
    2-ter. E' riconosciuto al cane ed al gatto il diritto  alla  vita
in condizioni di benessere, sia in stato di liberta' che nel  periodo
di ricovero nei canili; ad ogni cane o  gatto  deve  essere  data  la
possibilita' di essere adottato presso  famiglie  o  associazioni  di
volontariato.».