(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente «Norme urgenti in materia di personale» 1. All'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) ogni altro aspetto relativo all'organizzazione e al rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.»; b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. 1-ter. Al fine di promuovere il miglioramento dei servizi e dell'organizzazione, con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, sono previste, previa informazione alle organizzazioni sindacali, procedure per la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza. 1-quater. Con atti amministrativi, acquisito il parere della Commissione legislativa competente, vengono disciplinate, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le modalita' e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, sulla base della valutazione conseguita e stabilite percentuali minime di risorse da destinare alla produttivita', evitando la corresponsione indifferenziata di indennita' a tutto il personale. 1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione alle organizzazioni sindacali ove prevista dai contratti collettivi.».