(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
            Trentino-Alto Adige n. 22 del 31 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Modificazioni alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, 
         concernente «Norme urgenti in materia di personale» 
 
    1. All'art. 1 della legge regionale 21 luglio 2000,  n.  3,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1 dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) ogni  altro  aspetto  relativo  all'organizzazione  e  al
rapporto di lavoro non definito ai sensi del comma 1-bis.»; 
      b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. La contrattazione collettiva regola la determinazione dei
diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al  rapporto  di
lavoro nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. 
    1-ter. Al fine di  promuovere  il  miglioramento  dei  servizi  e
dell'organizzazione, con atti  amministrativi,  acquisito  il  parere
della  Commissione  legislativa  competente,  sono  previste,  previa
informazione  alle  organizzazioni  sindacali,   procedure   per   la
misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, e  forme  di
verifica del grado di soddisfazione dell'utenza. 
    1-quater. Con atti  amministrativi,  acquisito  il  parere  della
Commissione  legislativa  competente,  vengono  disciplinate,  previa
informazione  alle  organizzazioni  sindacali,  le  modalita'  e   le
procedure per il riconoscimento e la valorizzazione  del  merito  del
personale,  sulla  base  della  valutazione  conseguita  e  stabilite
percentuali  minime  di  risorse  da  destinare  alla  produttivita',
evitando la corresponsione indifferenziata di indennita' a  tutto  il
personale. 
    1-quinquies. Nel rispetto delle leggi e degli atti organizzativi,
le determinazioni per  l'organizzazione  degli  uffici  e  le  misure
inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via
esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la  capacita'  e  i
poteri del privato datore di lavoro, fatta salva l'informazione  alle
organizzazioni sindacali ove prevista dai contratti collettivi.».