(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
             Regione Toscana n. 20 dell'11 maggio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
    Visto l' art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
    Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 36  (Nuova  disciplina
del Consiglio delle autonomie locali); 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64  (ConĀ¬corso  del
Consiglio regionale all'attuazione dei prin cipi di razionalizzazione
della spesa); 
    Visto il parere del  Collegio  di  garanzia  statutaria  espresso
nella seduta dell'11 aprile 2011; 
    Considerato quanto segue: 
      1.   Nel   perseguimento   dell'obiettivo   di   riduzione    e
razionalizzazione della spesa complessiva regionale realizzato con la
legge regionale 64/2010, si e' inteso dare attuazione anche  all'art.
83, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come da ultimo
modificato dall'art. 5,  comma  8,  lettera  b),  del  d.l.  78/2010,
convertito  dalla  l.  122/2010,  che  esclude  ogni  compenso   agli
amministratori locali per la partecipazione ad organi  o  commissioni
comunque denominate, se tale partecipazione e' connessa all'esercizio
delle proprie funzioni pubbliche; 
      2. L'art. 2 della  legge  regionale  64/2010  ha  disposto,  di
conseguenza,  la  gratuita'  dell'incarico  del  presidente   e   dei
componenti del Consiglio delle autonomie locali (CAL); 
      3. Il Collegio di garanzia statutaria, con parere  espresso  in
data 11 aprile 2011, ha ritenuto che l'incarico di  presidente  e  di
componente del CAL non rientri nell'ambito di applicazione  dell'art.
83, comma 2, del d.lgs. 267/2000, poiche' la disciplina del CAL,  per
ogni suo profilo,  deve  essere  rimessa  esclusivamente  alla  legge
regionale, senza trovare vincoli in disposizioni della legge statale; 
      4. Si ritiene  opportuno  recepire  l'indirizzo  interpretativo
espresso   nel   suddetto   parere   ripristinando,   senza   effetto
retroattivo, gli emolumenti previsti dalla legge regionale 36/2000  e
disponendone contestualmente la riduzione nella  misura  del  10  per
cento,  analogamente  a  quanto  gia'  previsto  dalla  stessa  legge
regionale 64/2010 per gli emolumenti spettanti ai componenti di tutti
gli organismi istituiti presso il Consiglio regionale; 
    Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 64/2010 e  reviviscenza
             dell'art. 17 della legge regionale 36/2000 
 
    1. L'art. 2  della  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  64
(Concorso del Consiglio  regionale  all'attuazione  dei  principi  di
razionalizzazione della spesa), e' abrogato. A decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente  il  testo
dell'art. 17 della legge  regionale  21  marzo  2000,  n.  36  (Nuova
disciplina del Consiglio delle autonomie  locali),  antecedente  alla
modifica disposta dall'art. 2 della legge regionale 64/2010.