(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 17 giugno 20119) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: (Omissis) Art. 1 Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per i musei e gli ecomusei (art. 11 legge regionale n. 21/2010) 1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attivita' culturali) avviene sulla base dei seguenti elementi, senza maggiorazioni in ragione della nazionalita', residenza, condizioni fisiche e competenze culturali degli utenti: a) livello dei servizi offerti; b) entita' delle collezioni in esposizione; c) domanda potenziale di visite; d) prezzo del biglietto di strutture museali con caratteristiche analoghe, o comunque di strutture dislocate nello stesso territorio; e) costo di accesso a strutture dislocate nello stesso territorio che offrono servizi legati al tempo libero; f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di utenza, con particolare riferimento ai giovani di eta' inferiore a 18 anni, agli studenti di eta' inferiore a 25 anni, agli ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori di persone con disabilita'; ulteriori agevolazioni sono previste in occasione di manifestazioni di promozione culturale.