(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 
                        del 17 giugno 20119) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
    (Omissis) 
                               Art. 1 
 
Indirizzi per la definizione del costo dei biglietti per  i  musei  e
          gli ecomusei (art. 11 legge regionale n. 21/2010) 
 
    1. La determinazione del prezzo del biglietto ai sensi  dell'art.
11 comma 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  beni,  istituti   e   attivita'
culturali)  avviene  sulla  base   dei   seguenti   elementi,   senza
maggiorazioni in ragione della  nazionalita',  residenza,  condizioni
fisiche e competenze culturali degli utenti: 
      a) livello dei servizi offerti; 
      b) entita' delle collezioni in esposizione; 
      c) domanda potenziale di visite; 
      d)   prezzo   del   biglietto   di   strutture   museali    con
caratteristiche analoghe, o comunque  di  strutture  dislocate  nello
stesso territorio; 
      e)  costo  di  accesso  a  strutture  dislocate  nello   stesso
territorio che offrono servizi legati al tempo libero; 
      f) previsione di agevolazioni per determinate fasce di  utenza,
con particolare riferimento ai giovani di eta' inferiore a  18  anni,
agli   studenti   di    eta'    inferiore    a    25    anni,    agli
ultrasessantacinquenni, ai nuclei familiari e agli accompagnatori  di
persone con disabilita';  ulteriori  agevolazioni  sono  previste  in
occasione di manifestazioni di promozione culturale.