(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 
                         del 5 luglio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres
                               Montis 
 
    1. Ai fini degli obblighi di cui all'art. 38 del regio decreto 29
luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e delle  norme
in materia di polizia mineraria relative alla custodia e  alla  messa
in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis,  e  nelle  more
dell'affidamento a un concessionario  privato  o  di  chiusura  dello
stesso, e' autorizzata una  spesa  valutata  in  euro  2.106.000  per
ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S06.03.023) nonche' la spesa  di
euro 2.976.000 per l'anno 2011 a favore della  gestione  liquidatoria
della societa' che provvede ai suddetti interventi (UPB S06.03.024). 
    2. Al fine  di  provvedere  al  pagamento  degli  oneri  maturati
nell'anno 2010 per le finalita' di cui al comma  1,  e'  autorizzata,
nell'esercizio 2011, la spesa di euro 412.000 (UPB S06.03.023).