(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima 
       della Regione Emilia Romagna n. 110 del 15 luglio 2011) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996 
 
    1. L'art. 2 della legge regionale n. 16 del  1996  e'  sostituito
dal seguente: 
    «Art. 2 (Compiti dei consorzi Fitosanitari Provinciali). -  1.  I
consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attivita': 
      a) divulgazione  delle  norme  tecniche  per  la  difesa  dalle
malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di
difesa adottate dai consorziati,  comprese  le  iniziative  intese  a
ridurre l'impatto ambientale ad  esse  connesso,  conformemente  alle
direttive del responsabile della struttura  regionale  competente  in
materia fitosanitaria; 
      b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in
sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e  ritardatari  ed  a
loro spese; 
      c)  sperimentazione   di   campo   e   attivita'   dimostrative
finalizzate  alla  diffusione  della  difesa  fitosanitaria,  nonche'
divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in  conformita'  con  i
programmi regionali. 
    2.  I  consorzi  Fitosanitari  Provinciali  collaborano  con   la
struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria
e possono  svolgere  specifiche  attivita'  nell'ambito  del  settore
fitosanitario  commissionate  da  enti  ed   organismi   pubblici   o
privati.».