(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima della Regione Emilia Romagna n. 110 del 15 luglio 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996 1. L'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Compiti dei consorzi Fitosanitari Provinciali). - 1. I consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attivita': a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria; b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese; c) sperimentazione di campo e attivita' dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonche' divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformita' con i programmi regionali. 2. I consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attivita' nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.».