(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
           della Regione Sicilia n. 25 del 10 giugno 2011) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disciplina del fondo di garanzia  per  il  settore  della  formazione
                            professionale 
 
    1. Nei limiti degli  stanziamenti  di  bilancio  quantificati  ai
sensi del comma 2 dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003,
n.  4,  l'Assessore  regionale  per  l'istruzione  e  la   formazione
professionale e' autorizzato ad attivare gli interventi a carico  del
fondo istituito ai sensi e per le finalita' del predetto articolo, in
conformita'  con  gli  istituti  di  sostegno   al   reddito   e   di
riqualificazione professionale  previsti  dalle  normative  nazionali
vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalita' di
applicazione. 
    2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre
misure complementari, di integrazione  e  di  anticipazione  rispetto
agli interventi previsti  dalle  disposizioni  nazionali  vigenti.  A
carico del fondo  possono  altresi'  essere  disposti  contributi  in
favore degli enti bilaterali regionali del settore per  le  finalita'
previste dai contratti collettivi di lavoro. 
    3. Entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  l'Assessore  regionale  per   l'istruzione   e   la
formazione professionale adotta con  proprio  decreto  la  disciplina
sulle modalita' operative di gestione del fondo. 
    4. Con priorita' per i  soggetti  che  abbiano  un'anzianita'  di
servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in  vigore  della
presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'art. 132
della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione  in  favore  dei
dipendenti degli enti di formazione  professionale  con  contratto  a
tempo indeterminato, instaurato per le finalita' di  cui  alla  legge
regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonche' del  personale  impegnato  nei
servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e  formazione  e
degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge. 
    5. In conformita' con le vigenti norme nazionali  di  settore,  a
carico del fondo possono essere altresi' autorizzati, a richiesta dei
lavoratori  e   previa   concertazione   sindacale,   interventi   di
accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale. 
    6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero  delle  anticipazioni
disposte  a  carico  dello  stesso,  i  definanziamenti  e  le  somme
annualmente  non  utilizzate   del   Piano   regionale   dell'offerta
formativa, in coerenza con quanto previsto dall'art.  9  della  legge
regionale 8 novembre 2007, n. 21.