(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione 
         Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Intervento a favore dei soggetti 
            che beneficiano dell'indennita' di mobilita' 
 
    1.  Nei  confronti  dei/delle  lavoratori/trici  collocati/e   in
mobilita' ai sensi della  legge  23  luglio1991,  n.  223  (Norme  in
materia   di   cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti    di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato  del
lavoro) sulla base di accordi stipulati prima del 30  aprile  2010  o
iscritti in lista di mobilita' e beneficiari dell'indennita'  di  cui
alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennita' regionale  a
favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di
mobilita' e disposizioni in materia di previdenza  integrativa),  che
maturano  i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento  nel  corso
dell'anno  2011  e   comunque   entro   il   periodo   di   fruizione
dell'indennita' di mobilita', e'  concessa,  in  deroga  all'art.  3,
comma 2 della legge regionale n. 19/1993 l'indennita' di mobilita' di
cui alla suddetta legge regionale n. 19/1993,  fino  al  momento  del
diritto alla decorrenza della pensione  obbligatoria  maturato  sulla
base  delle  finestre  di   accesso   previste   dall'art.   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia
di  stabilizzazione  finanziaria  e  di   competitivita'   economica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
comunque per un periodo non superiore a otto mesi. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  a  chi  e'
beneficiario della clausola disalvaguardia prevista dall'art. 12  del
decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 122/2010. 
    3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 l'indennita' erogata ai
sensi del comma 1 e' corrisposta da parte  della  Provincia  autonoma
territorialmente competente secondo termini e modalita' dalla  stessa
definiti in conformita' ai criteri e ai principi previsti dal decreto
del Presidente  della  Giunta  regionale  3  febbraio  1994,  n.  2/L
concernente il "Regolamento di esecuzione della  legge  regionale  27
novembre 1993, n. 19". 
    4. Qualora  una  Provincia  abbia  gia'  attivato  un  intervento
riconducibile alle medesime finalita' di cui al comma 1,  sulla  base
di accordi stipulati con lo Stato e  disciplinanti  la  mobilita'  in
deroga, la Regione provvede ad integrare  la  quota  parte  a  carico
della Provincia, sulla base dei suddetti accordi.