(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che con l'art. 17 della legge regionale 4  giugno  2009,
n. 11 (Misure urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), come introdotto dall'art. 35, comma 1, della  legge
regionale  21  ottobre   2010,   n.   17   (Legge   di   manutenzione
dell'ordinamento regionale 2010) l'Amministrazione regionale e' stata
autorizzata a predisporre, nell'osservanza  delle  condizioni  e  dei
limiti della normativa comunitaria, azioni di sostegno  all'attivita'
degli esercenti la vendita di generi  di  monopolio,  operanti  nelle
aree gia' soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia
e sue successive estensioni alle province di Trieste  e  di  Udine  e
cio' a fronte dell'eccezionale contrazione delle vendite di generi di
monopolio anche a  seguito  dell'adesione  all'Unione  Europea  della
Repubblica di Slovenia; 
    Considerato che le finalita' di cui all'art. 17-bis sono  rivolte
in particolare: 
      a) alla creazione di nuove imprese; 
      b) alla promozione di azioni di ricerca di nuova occupazione  e
di reinserimento professionale; 
      c) alla creazione di borse di studio per la frequenza dei corsi
di riqualificazione; 
    Premesso, inoltre, che con l'art. 17-ter  della  legge  regionale
11/2009, cosi' come introdotto dall'art. 35,  comma  1,  della  legge
regionale 17/2010, l'Amministrazione regionale e' anche autorizzata a
erogare contributi a favore dei titolari esercenti  le  rivendite  di
generi di monopolio per l'acquisto di strumenti  informatici  atti  a
favorire  l'accesso  dei  cittadini  ai   servizi   delle   pubbliche
amministrazioni quali i  servizi  erogati  nell'ambito  del  progetto
«Reti Amiche», nonche' altri servizi  da  erogare  tramite  terminali
multifunzione e cio' per incentivare la  creazione  e  l'utilizzo  di
reti che si affiancano agli sportelli della pubblica amministrazione; 
    Considerato  che  gli  articoli  17-bis  e  17-ter  della   legge
regionale 11/2009 prevedono ognuno l'adozione, da parte della  Giunta
regionale,  di  un  apposito  regolamento  e  che,  per  ragioni   di
economicita'  dell'azione  amministrativa  e  di  trasparenza   della
stessa, appare utile procedere all'adozione di un  unico  regolamento
per la determinazione  delle  tipologie  di  servizio  ammissibili  a
contributo, delle condizioni,  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'attivazione degli interventi regionali; 
    Atteso che per la creazione di nuove imprese si  e'  ritenuto  di
individuare interventi diretti all'ammodernamento e  ristrutturazione
degli  immobili  destinati  o  da  destinarsi  a  sede  d'impresa   e
interventi diretti all'adeguamento alle vigenti normative in  materia
di  sicurezza,  nonche'  all'acquisto  di   attrezzature   e   arredi
strettamente funzionali all'attivita' esercitata; 
    Atteso che  per  la  promozione  di  azioni  di  ricerca  per  la
creazione di nuova occupazione e di  reinserimento  professionale  e'
stato individuato come soggetto  attuatore  l'Agenzia  regionale  del
lavoro, istituita con l'art. 9 della legge regionale 9  agosto  2005,
n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del
lavoro),  ente  competente   istituzionalmente   per   le   attivita'
individuate  dall'art.  17-bis,  comma  2,  lettera  b)  della  legge
regionale 11/2009; 
    Atteso che per la creazione di borse di studio per  la  frequenza
dei corsi di riqualificazione sono  stati  individuati  i  Centri  di
assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.) di cui  all'art.
85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29  (Normativa  organica
in materia di attivita' commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande. Modifica alla  legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
«Disciplina organica del turismo») e cio' in  forza  delle  attivita'
gia' poste in essere dagli  stessi  C.A.T.  a  favore  delle  imprese
commerciali in materie delegate dall'Amministrazione regionale; 
    Visto il «Regolamento concernente  criteri  e  modalita'  per  la
concessione dei contributi destinati alle  azioni  a  sostegno  delle
imprese esercenti l'attivita' di vendita di generi di  monopolio,  ai
sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 4  giugno  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,  sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione  di  lavori
pubblici),  come  introdotto  dall'art.  35,  comma  1,  della  legge
regionale  21  ottobre  2010  ,  n.   17   (Legge   di   manutenzione
dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la  diffusione
di servizi di pubblica utilita',  ai  sensi  dell'art.  17-ter  della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 come  introdotto  dall'art.  35,
comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010,  n.  17»  cosi'  come
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione  n.  1124  del  17
giugno 2011; 
    Ritenuto il regolamento  corrispondente  alle  finalita'  dettate
dalla normativa legislativa di riferimento e ritenuti  legittimamente
perseguiti gli obiettivi dettati dal legislatore regionale; 
    Ritenuto, pertanto, di procedere all'adozione del regolamento nel
testo allegato al presente decreto, di  cui  viene  a  formare  parte
integrante,  nella  stesura  approvata  dalla  Giunta  regionale  con
deliberazione n. 1124 del 17 giugno 2011; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione dei contributi destinati alle azioni a sostegno  delle
imprese esercenti l'attivita' di vendita di generi di  monopolio,  ai
sensi dell'art. 17-bis della legge regionale 4  giugno  2009,  n.  11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,  sostegno
al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione  di  lavori
pubblici),  come  introdotto  dall'art.  35,  comma  1,  della  legge
regionale  21  ottobre   2010,   n.   17   (Legge   di   manutenzione
dell'ordinamento regionale 2010) e agli interventi per la  diffusione
di servizi di pubblica utilita',  ai  sensi  dell'art.  17-ter  della
legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come introdotto  dall'art.  35,
comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010,  n.  17»,  nel  testo
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).