(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modificazioni ed integrazioni, recante al Titolo IX, Capo I, la disciplina delle attivita' professionali di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci; Visti in particolare, gli articoli 145 e 146 della legge regionale 2/2002 che regolano l'esercizio della professione di «Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle piste di sci, individuando e definendo le figure professionali di «Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore di stazione» sulle piste di sci, e subordinando l'iscrizione al relativo albo professionale, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica, come previsto all'art. 147, comma 1, della legge regionale, mediante la frequenza di corsi teoricopratici formativi ed il superamento dei relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice; Richiamato l'art. 144 della sopraccitata legge regionale, che istituisce quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci; Visto inoltre l'art. 148 della sopraccitata legge regionale ai sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le modalita' di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e aggiornamento professionale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione giudicatrice nonche' le caratteristiche e le modalita' di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all'albo, le modalita' e i presupposti per la sospensione o la decadenza dell'iscrizione all'albo per mancata frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento professionale ed ogni altro aspetto necessario per l'applicazione della legge regionale 2/2002; Richiamato il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di Operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres., recante tra l'altro, la disciplina dei requisiti di ammissione, delle materie di insegnamento e delle modalita' di svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di aggiornamento professionale; Vista la nota del 21 giugno 2011 (ad prot. n. 10702/PROD/TUR del 22 giugno 2011) con la quale il Collegio Regionale degli Operatori per la Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci ha espresso parere favorevole in merito alle modificazioni ed integrazioni da apportare al Regolamento di esecuzione emanato con proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.; Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 27 luglio 2011 30 9 regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)»; Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1216 del 24 giugno 2011; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2004, n. 132 (Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis).