(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 
                      n. 30 del 28 luglio 2011) 
 
    La competente Commissione  consiliare  in  sede  legislativa,  ai
sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto, ha approvato. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 
 
    1.  L'art.  4  delle  legge  regionale  31  agosto  1993,  n.  47
(Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di  consumo
sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale  sulla  benzina),
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Accertamento, versamento,  sanzioni).  -  1.  La  giunta
regionale,  sentita  la  commissione  consiliare  competente,   entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della   presente   legge,
definisce le modalita' e i termini di  versamento,  di  accertamento,
l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento
dell'imposta evasa, ai sensi dell'art. 3, comma 13,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), oltre le indennita' di mora e gli  interessi,  nei  limiti
stabiliti dalla legislazione statale e regionale.».