(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima 
           della Regione Liguria n. 9 del 1° giugno 2011)  
 
 
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                         Caccia programmata 
 
    1. Ai fini della razionale  gestione  delle  risorse  faunistiche
sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di
caccia programmata: 
      A) Periodi di caccia: 
        1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di
dicembre  di  ogni  anno  la  caccia  alla  selvaggina  stanziale  e'
consentita in tutto il territorio  della  Liguria  per  tre  giornate
settimanali e precisamente: 
          nella  provincia  di  Imperia  nelle  giornate   fisse   di
mercoledi', sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi; 
          nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre  giorni
a scelta del cacciatore, fermo restando  il  silenzio  venatorio  nei
giorni di martedi' e venerdi'. 
    Per la zona faunistica delle  Alpi  resta  valida  la  competenza
della provincia ai sensi della lettera E. 
    Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la
caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che  in  forma
vagante; 
      2) dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle
consuetudini venatorie locali  e  delle  osservazioni  relative  alle
annate  precedenti,  la  caccia   alla   selvaggina   migratoria   e'
consentita, ferma restando l'esclusione  nei  giorni  di  martedi'  e
venerdi', per le ulteriori  due  giornate  settimanali  in  tutto  il
territorio  regionale,  su  conformi   disposizioni   emanate   dalle
province, esclusivamente se praticata da appostamento; 
      3) non sono mai consentite  ne'  la  posta  ne'  la  caccia  da
appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto  qualsiasi  forma  alla
beccaccia e al beccaccino. A tal fine la  caccia  alla  beccaccia  e'
consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane  da
ferma o da cerca. 
    L'attivita'  venatoria  alla  beccaccia  si  intende  praticabile
esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto; 
      4) dal 1°  dicembre  di  ogni  anno  al  31  gennaio  dell'anno
successivo e' consentita la caccia, sia da appostamento che in  forma
vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina  migratoria  per
complessive tre giornate settimanali  a  scelta  del  cacciatore,  ad
esclusione del martedi' e  del  venerdi'  e  di  eventuali  ulteriori
limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente  disposto  per  la
caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. 
      B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei  periodi
di tempo di cui alla lettera A sono cacciabili le seguenti specie: 
        1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di
dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune,  coniglio
selvatico, minilepre. 
    Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e  sentite
le indicazioni degli  ambiti  territoriali  di  caccia  (ATC)  e  dei
comprensori alpini (CA), possono prolungare il periodo di caccia alle
specie stanziali fino al 31 dicembre; 
        2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre  di  ogni
anno: allodola, quaglia, tortora, merlo; 
        3) dalla terza domenica di  settembre  di  ogni  anno  al  31
gennaio  dell'anno  successivo:  cesena,   tordo   bottaccio,   tordo
sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio,
beccaccia,  beccaccino,   fagiano,   volpe,   alzavola,   canapiglia,
fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga,
cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza; 
        4) dal 1° ottobre al 30 novembre di  ogni  anno:  fagiano  di
monte (limitatamente ai soggetti maschi); 
    Caccia alla volpe: e'  consentita  ai  singoli  cacciatori  dalla
terza domenica di settembre di ogni  anno  al  31  gennaio  dell'anno
successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo  compreso
tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo
puo'  essere  consentita  la  caccia  a   squadre,   con   specifiche
autorizzazioni nominative rilasciate  dalle  province,  alle  squadre
appositamente costituite, con l'impiego di  ausiliari,  in  localita'
determinate ed in ogni giornata aperta alla caccia. 
    Caccia alla pernice rossa ed alla starna: 
      per  la  pernice  rossa  e  la  starna  le   province   possono
determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. 
    Caccia al fagiano di monte: 
      le  amministrazioni  provinciali  di  Savona   e   di   Imperia
determinano, sulla  base  di  appositi  censimenti  di  campagna,  il
contingente del  fagiano  di  monte  che  puo'  essere  abbattuto  in
relazione  alla  consistenza  faunistica  censita  sul  territorio  e
determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della
sospensione del prelievo. 
      C)  Specie  vietate  per   insufficiente   o   non   dimostrata
consistenza faunistica: 
        pernice bianca,  lepre  bianca,  coturnice,  cervo,  daino  e
camoscio, ad esclusione per il  daino  delle  province  di  Genova  e
Savona e per il camoscio della provincia di Imperia. 
      D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo  degli  ungulati
in forma selettiva: 
        1)  cinghiale:  il  prelievo  venatorio  del   cinghiale   e'
consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,  secondo
le norme regolamentari emanate dalle province e sino  all'esaurimento
dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei  seguenti
periodi: 
          dal 1° ottobre al 31 dicembre di  ogni  anno  con  facolta'
delle province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai
sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,  n.  157
(Norme per la protezione della fauna selvatica  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni; 
        2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione
di piani annuali di abbattimento in forma  selettiva  degli  ungulati
distinti per sesso e classi di eta' e indicanti i periodi di prelievo
e' conferita alle province nel rispetto delle  disposizioni  previste
dalle norme statali e regionali vigenti, previo parere  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 
    Di tali piani di  abbattimento,  ogni  fine  stagione  venatoria,
dovra'  essere   trasmessa,   agli   uffici   competenti   regionali,
dettagliata relazione. 
      E) Zona delle Alpi: 
        l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi  e'
consentito dalla terza domenica di  settembre  di  ogni  anno  al  31
gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni  emanate  dalle
province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella
maggior  parte  dalla  neve,  l'esercizio  venatorio  e'   consentito
esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni  del
presente calendario. 
      F) Zone di protezione speciale (ZPS): 
        nelle ZPS, non ricomprese  all'interno  di  zone  di  divieto
venatorio, e' consentito cacciare nel rispetto dell'art. 7, comma  1,
della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art.  9
della direttiva  Comunitaria  n.  79/409  del  2  aprile  1979  sulla
conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per  le
zone  di  protezione  speciale)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
    Nel mese di gennaio l'attivita' venatoria da appostamento  fisso,
temporaneo ed in forma vagante e' consentita nelle giornate di sabato
e domenica. 
      G) Orario di caccia: 
        la  caccia  a  tutte  le  specie  consentite   dal   presente
calendario e' autorizzata da un'ora prima del sorgere del  sole  sino
al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con  le  eccezioni
previste per la caccia di selezione agli ungulati che puo'  terminare
sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla
lettera A), punto 3), del presente calendario: 
          dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore
6,15 alle ore 19,15 (ora legale); 
          dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore  18,45
(ora legale); 
          dal 16 ottobre  all'ultimo  giorno  di  validita'  dell'ora
legale dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale); 
          dal giorno di ripristino  dell'ora  solare  al  31  ottobre
dalle ore 6 alle ore 17,30; 
          dal 1° novembre al 15 novembre  dalle  ore  6,15  alle  ore
17,15; 
          dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17; 
          dal 1° dicembre al 15 dicembre  dalle  ore  6,45  alle  ore
16,45; 
          dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17; 
          dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15; 
          dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30. 
    H) Caccia con il falco e con l'arco: 
        la caccia con il falco e' consentita  esclusivamente  per  le
localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e'  consentito  il
cane da ferma. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', i modi
ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile. 
        I) Allenamento cani: 
          1) l'allenamento dei cani nel territorio  da  aprirsi  alla
caccia puo' essere condotto dal 15 agosto alla  seconda  domenica  di
settembre, esclusi i giorni di martedi' e venerdi', da  un'ora  prima
del sorgere del sole sino al tramonto; 
          2) l'addestramento cani  per  la  caccia  al  cinghiale  e'
regolamentato dalle province, fermo  restando  quanto  stabilito  dal
punto 1). 
      L) Carniere massimo giornaliero: per ogni  giornata  di  caccia
ciascun cacciatore non  puo'  abbattere  o  catturare  un  numero  di
selvatici maggiore di quelli di seguito specificati: 
      1) selvaggina stanziale: 
        fagiano, starna, pernice  rossa,  lepre:  complessivamente  2
capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna  e  una  sola
lepre; 
        fagiano di monte: 1 capo. 
      2) selvaggina  migratoria:  20  capi  complessivamente  con  il
limite di: 
        allodola: 8 capi; 
        colombaccio: 10 capi; 
        beccaccia: 2 capi; 
    beccaccino: 2 capi; 
    germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5
capi; 
    alzavola, canapiglia, fischione,  codone,  marzaiola,  mestolone,
moriglione, moretta, folaga: 
    complessivamente 2 capi. 
    E' consentito, oltre a  quanto  previsto  dalla  lettera  L),  il
prelievo di 20  capi  per  specie  per  cornacchia  nera,  cornacchia
grigia, gazza e ghiandaia; 
    M) Carniere massimo stagionale: 
    ciascun cacciatore non puo' abbattere,  nel  corso  di  un'intera
annata venatoria, un  numero  di  selvatici  maggiore  di  quello  di
seguito specificato: 
    beccaccia 20 capi; 
    fagiano 20 capi; 
    lepre, pernice rossa e starna: complessivamente  8  capi  con  il
limite massimo di 4 capi per specie. 
    2. E' vietato esercitare l'attivita'  venatoria  alle  specie  di
fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al comma 1 ed  al  di
fuori degli orari e dei periodi consentiti. 
    3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle  strutture
private  per  la  caccia  (aziende  faunistico  venatorie  e  aziende
agrituristico-venatorie), e' autorizzato  nei  periodi  previsti  dal
presente calendario e nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e  7,  della
legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme per la protezione  della
fauna  omeoterma  e  per  il   prelievo   venatorio)   e   successive
modificazioni ed integrazioni e del regolamento  regionale  2  aprile
1997, n. 1 (Regolamento per l'istituzione di strutture private per la
caccia: - aziende faunistico-venatorie (Art. 32, comma 1, lettera  a)
- aziende agrituristico-venatorie (art. 32, comma 1, lettera b). Art.
32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29) e successive
modificazioni ed integrazioni. Nelle aziende faunistico-venatorie, il
prelievo  della  selvaggina   stanziale   e'   consentito   fino   al
raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi
piani autorizzati dalle province.