(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I, II n. 30 del 13 luglio 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19 (Norme per la promozione e sviluppo delle attivita' sportive, motorie e ricreative. Modificazioni ed abrogazioni) stabilisce le modalita' e le procedure per la concessione dei contributi per l'attivita' sportiva e per l'impiantistica sportiva di cui agli articoli 24 e 25 della legge regionale n. 19/2009. 2. La Regione puo' concedere contributi, in particolare, per la realizzazione di: a) manifestazioni sportive nazionali ed internazionali; b) progetti di promozione sportiva; c) progetti per la realizzazione, la manutenzione straordinaria, la messa a norma, l'ammodernamento e la ridestinazione d'uso dell'impiantistica sportiva.