(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti  I,
                    II n. 30 del 13 luglio 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
    La  Commissione  consiliare  competente  ha  espresso  il  parere
previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale. 
 
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 26 della legge
regionale 23 settembre  2009,  n.  19  (Norme  per  la  promozione  e
sviluppo   delle   attivita'   sportive,   motorie   e    ricreative.
Modificazioni ed abrogazioni) stabilisce le modalita' e le  procedure
per la concessione dei contributi  per  l'attivita'  sportiva  e  per
l'impiantistica sportiva di cui agli articoli 24  e  25  della  legge
regionale n. 19/2009. 
    2. La Regione puo' concedere contributi, in particolare,  per  la
realizzazione di: 
      a) manifestazioni sportive nazionali ed internazionali; 
      b) progetti di promozione sportiva; 
      c)   progetti   per   la   realizzazione,    la    manutenzione
straordinaria, la messa a norma, l'ammodernamento e la ridestinazione
d'uso dell'impiantistica sportiva.