(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 44  del
                           20 luglio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. La Regione  promuove  l'agricoltura  sociale  quale  ulteriore
strumento per l'attuazione delle politiche sociali. 
    2. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di  fattorie
ed orti sociali favorisce  l'inclusione  e  la  riabilitazione  delle
persone  con  grave  disabilita'  fisica  e  psichica;  sostiene   le
attivita' di educazione rivolte a minori con particolari  difficolta'
di apprendimento o in condizioni di  particolare  disagio  familiare;
attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente  abili,
minori  a  rischio,  soggetti  con  problemi  di  dipendenze,  malati
psichici,  giovani  con  disoccupazione  di  lungo  periodo,  giovani
inoccupati, immigrati, donne in difficolta'. 
    3. La Regione  diffonde  la  conoscenza  delle  fattorie  sociali
presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti. 
    4. La Regione promuove lo sviluppo, la qualita' dell'offerta  dei
servizi sociali e la sperimentazione di  nuovi  modelli  del  welfare
attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali. 
    5. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene,  nel  rispetto  delle
competenze  costituzionali   il   carattere   multifunzionale   delle
attivita'  agricole  quale  contesto  favorevole  allo  sviluppo   di
interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.