(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 20 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali. 2. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilita' fisica e psichica; sostiene le attivita' di educazione rivolte a minori con particolari difficolta' di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficolta'. 3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti. 4. La Regione promuove lo sviluppo, la qualita' dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali. 5. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attivita' agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.