(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione Abruzzo  -  n. 48
                         del 5 agosto 2011) 
 
 
                       LA CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
           Integrazioni all'art. 25 della L.R. n. 40/2010 
 
    1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale  10  agosto
2010, n. 40 (Testo unico delle  norme  sul  trattamento  economico  e
previdenziale  spettante  ai  Consiglieri  regionali  e  sulle  spese
generali di funzionamento dei  gruppi  consiliari)  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «2-bis.  La  corresponsione  dell'assegno  vitalizio  e'  sospesa
qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente,  vice
Presidente o componente di Consigli  di  Amministrazione  o  Revisore
legale o componente di Collegio sindacale, o  Direttore  generale  di
Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali. 
    2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio  puo'  comunque  optare
per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennita' connessa
all'incarico assunto».