(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo - n. 48 del 5 agosto 2011) LA CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Integrazioni all'art. 25 della L.R. n. 40/2010 1. Dopo il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) sono aggiunti i seguenti: «2-bis. La corresponsione dell'assegno vitalizio e' sospesa qualora il titolare dell'assegno sia stato nominato Presidente, vice Presidente o componente di Consigli di Amministrazione o Revisore legale o componente di Collegio sindacale, o Direttore generale di Enti dipendenti dalla Regione, Consorzi, Agenzie, Aziende regionali. 2-ter. Il titolare dell'assegno vitalizio puo' comunque optare per il percepimento del vitalizio rinunciando all'indennita' connessa all'incarico assunto».