(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione Abruzzo  -  n. 48
                         del 5 agosto 2011) 
 
 
                       LA CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
            Modifica all'articolo 63 della l.r. n. 1/2011 
 
    1. Al comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 10 gennaio 2011,  n.  1
(Legge Finanziaria regionale 2011) le parole «fino al 30 giugno 2011»
sono sostituite dalle  parole  «fino  al  30  settembre  2011,  fermo
restando quanto previsto dal comma 1-bis». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della l.r. n. 1/2011 e'  aggiunto
il seguente comma: 
    «1-bis. A seguito della  pubblicazione  nela  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  Italiana  dell'esito  del  referendum   abrogativo
relativo all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato e integrato con le
disposizioni di cui all'articolo 15 del  decreto-legge  25  settembre
2009, n. 135  (Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della  Corte  di  Giustizia
delle Comunita' europee), convertito, con modificazioni, dalla  legge
20 novembre 2009, n. 166, la Giunta regionale e' autorizzata a  porre
in essere, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CE)  n.
1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su  strada  e
per ferrovia e che  abroga  i  regolamenti  del  Consiglio  (CEE)  n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70, del 23 ottobre 2007, un provvedimento  di
proroga delle concessioni regionali. Allo stesso  modo,  procedono  i
Comuni titolari di concessioni di trasporto urbano.  I  provvedimenti
sono formulati nel rispetto delle condizioni  previste  dal  presente
Capo VI e in ogni caso non possono superare la durata di un anno».