(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie anche attraverso il miglioramento degli impianti con l'introduzione di nuove tecnologie nel settore, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, puo' concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di determinate fitopatie o di infestazioni parassitarie.