(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21
                             marzo 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la  prevenzione
e l'eradicazione  di  fitopatie  o  infestazioni  parassitarie  anche
attraverso il miglioramento  degli  impianti  con  l'introduzione  di
nuove tecnologie nel settore, causate  alle  produzioni  vegetali  da
organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi  di  lotta,
la Regione, nel rispetto della normativa  dell'Unione  europea,  puo'
concedere  contributi  alle  piccole  e  medie  imprese  del  settore
agricolo, anche a titolo di  anticipazione  di  risorse  previste  da
norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe
misure di intervento. 
    2. Gli interventi di cui  al  comma  1  possono  essere  attivati
esclusivamente a  fronte  di  uno  specifico  programma  pubblico  di
prevenzione, controllo o eradicazione di determinate fitopatie  o  di
infestazioni parassitarie.