(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Lazio n. 16 del 28 aprile 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni relative all'autorizzazione e  all'accreditamento  delle
               strutture sanitarie e socio-sanitarie. 
 
    1. Al comma 22 dell'articolo 1 della legge  regionale  10  agosto
2010, n.  3,  relativo  all'accreditamento  istituzionale  definitivo
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, come  modificato
dall'articolo 2, comma 13,  lettera  b),  della  legge  regionale  24
dicembre 2010, n. 9, le parole: «28 febbraio  2011»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 agosto 2011 per le strutture private  ospedaliere
ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012  per  tutte  le  altre  strutture
sanitarie e socio-sanitarie private, ivi  compresi  gli  stabilimenti
termali  come  individuati  dalla  legge  24  ottobre  2000,  n.  323
(Riordino del settore termale)». 
    2. Il comma  25  dell'articolo  1  della  l.r.  n.  3/2010,  come
modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera d) della l.r. n. 9/2010
e' abrogato. 
    3. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n.  9/2010
le parole: «, ai sensi del  medesimo  articolo  1,  comma  21,»  sono
abrogate  e  le  parole:  «30  aprile  2011»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 maggio 2011». 
    4. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n.  9/2010
dopo le parole: «30 aprile 2011» sono inserite le seguenti:  «nonche'
produrre,  attraverso  la  medesima  piattaforma  informatica,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del  titolare  o  del
legale  rappresentante  corredata  dalla  documentazione   attestante
l'intervenuta  acquisizione  degli  stessi   nel   termine.   Qualora
l'insussistenza  dei  requisiti  strutturali  e/o   tecnologici   sia
riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorita' competenti
di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti
dalla struttura ai sensi e  nei  termini  previsti  dalla  disciplina
vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario,  indicono
apposita  conferenza  di  servizi  con   tutte   le   amministrazioni
coinvolte,  al  fine  di  acquisire  i  provvedimenti  amministrativi
richiesti. Le strutture sanitarie e  socio-sanitarie  private  devono
espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva  di  atto  di
notorieta', i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate
per ottenerne il rilascio. Qualora l'istruttoria si concluda  con  il
rilascio del provvedimento  richiesto,  la  struttura  e'  tenuta  ad
acquisire il requisito mancante entro e non oltre  centoventi  giorni
da tale data.». 
    5. Le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  private  di  cui
all'articolo  1,  commi  da  18  a   26   della   l.r.   n.   3/2010,
provvisoriamente accreditate ed operanti  alla  data  di  entrata  in
vigore della medesima l.r.  n.  3/2010,  che  abbiano  presentato  in
maniera  incompleta  la  domanda  di   conferma   dell'autorizzazione
all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo
quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n.
3/2010, ovvero non l'abbiano presentata per fatti  non  imputabili  a
loro colpa e dei quali  dovra'  essere  fornita  la  relativa  prova,
possono presentare o  integrare  la  domanda,  attraverso  l'utilizzo
della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione  dalla
Lait S.p.A., entro il termine perentorio  di  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le  modalita'
stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 1,  comma  18,  della
l.r. n. 3/2010. Entro il medesimo termine deve essere prodotta  tutta
la documentazione prevista dal provvedimento di cui  all'articolo  2,
comma 14, lettera b), della l.r. n. 9/2010. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge la  Regione  trasmette
alle Asl del Lazio  l'elenco  aggiornato  dei  soggetti  che  abbiano
perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le
modalita' di cui al presente comma, in modo  da  consentire  l'inizio
della verifica dei requisiti di cui al  decreto  del  Commissario  ad
acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente
i requisiti minimi  autorizzativi  per  l'esercizio  delle  attivita'
sanitarie e socio-sanitarie e per l'accreditamento. 
    6. In ogni  caso,  alle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
provvisoriamente accreditate che abbiano  presentato  la  domanda  di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 1,  comma  20,  della  l.r.  n.
3/2010 e la domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma
21, della  l.r.  n.  3/2010,  dichiarando  il  possesso  di  tutti  i
requisiti previsti, ed alle strutture di cui al comma 5 del  presente
articolo, si applica in via transitoria il regime vigente  alla  data
del  30  dicembre  2010  fino,  rispettivamente,  al   rilascio   dei
provvedimenti di conferma di cui all'articolo 1, comma 22, della l.r.
n. 3/2010, come modificato dalla presente legge, ovvero  all'adozione
del  provvedimento  di  diniego   dell'accreditamento   istituzionale
definitivo. 
    7. Con riferimento alle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
provvisoriamente accreditate ed ai soli requisiti minimi  strutturali
di autorizzazione, in caso di riscontro, da  parte  degli  organi  di
controllo nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 23
e 24, della l.r. n. 3/2010, di difformita' tra quanto  autorizzato  e
quanto effettivamente accertato  e  verificato,  l'autorizzazione  e'
confermata  e  contestualmente   adeguata   alle   nuove   condizioni
strutturali, a condizione che le modifiche siano state apportate  nel
rispetto della normativa edilizia  ed  urbanistica,  che  l'attivita'
svolta sia la medesima contemplata dal titolo  autorizzativo  e  che,
dalle  verifiche  effettuate,  emerga  la  conformita'  integrale  ai
requisiti richiesti dalla normativa vigente. 
    8.  Qualora  nel  corso  dell'istruttoria  emerga,  per  ciascuna
singola  struttura,  che  l'accreditamento  provvisorio   sia   stato
rilasciato  per  un  numero  di  posti  letto  superiori   a   quelli
formalmente   autorizzati    per    la    specialita'    considerata,
l'autorizzazione e' confermata e contestualmente adeguata per tutti i
posti letto gia' operanti in regime di provvisorio accreditamento,  a
condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi
autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente. 
    9.  Qualora  nel  corso  dell'istruttoria  emerga,  per  ciascuna
singola  struttura,  che  l'accreditamento  provvisorio   sia   stato
rilasciato per  attivita'  non  ancora  formalmente  autorizzate,  il
titolo autorizzativo e' rilasciato e  contestualmente  adeguato  alle
attivita' gia' esercitate in regime di provvisorio accreditamento,  a
condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi
autorizzativi e quelli ulteriori di  accreditamento  richiesti  dalla
disciplina vigente. 
    10. Al comma 22, dell'articolo 1, della l.r. n. 3/2010,  dopo  le
parole «1° gennaio 2011» sono  aggiunte  le  seguenti  parole  «;  la
verifica deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011». 
    11. Nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti minimi
di autorizzazione e di accreditamento di cui  all'articolo  1,  comma
23, della l.r. n. 3/2010, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo
7, comma 4, della legge regionale  3  marzo  2003,  n.  4  (Norme  in
materia  di  autorizzazione  alla  realizzazione   di   strutture   e
all'esercizio  di   attivita'   sanitarie   e   socio-sanitarie,   di
accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali),  la  Regione
si potra' avvalere anche del personale individuato con  provvedimento
del competente direttore regionale. 
    12.  Nella  valutazione  delle  proposte   di   riorganizzazione,
conseguenti a provvedimenti di riassetto  delle  reti  sanitarie  che
implichino la riduzione dei posti letto, presentate  da  un  soggetto
che controlli contemporaneamente  piu'  di  una  struttura  sanitaria
accreditata con il servizio sanitario  regionale,  si  potra'  tenere
conto del fabbisogno dei posti letto a  livello  regionale  e  non  a
livello di area o macroarea, a condizione che: 
      a) le singole strutture interessate dalla  proposta  posseggano
tutti i  requisiti  minimi  di  autorizzazione  e  di  accreditamento
richiesti dalla disciplina vigente, in relazione alle specialita'  ed
ai posti letto che risulteranno  attivati  ed  accreditati  all'esito
dell'accoglimento della proposta stessa; 
      b)   l'accoglimento   della   proposta   non   pregiudichi   il
mantenimento dei livelli occupazionali. 
    13. Dopo il comma 16 dell'articolo 2 della l.r.  n.  9/2010  sono
inseriti i seguenti: 
    «16-bis.  Le  case  di  cura   che   sottoscrivono   accordi   di
riconversione dei posti letto soppressi a far  data  dal  1°  gennaio
2011  e  non  piu'  accreditabili  in  attuazione  del  decreto   del
Commissario ad acta del  30  settembre  2010,  n.  80,  e  successive
modifiche, concernente la  riorganizzazione  della  rete  ospedaliera
regionale,   successivamente   alla    ratifica    dell'accordo    di
riconversione  possono  avviare  le  nuove  attivita'  in  regime  di
accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle  domande
di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto  di
notorieta' del titolare o del legale rappresentante  della  struttura
circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi  stabiliti  con
il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010,  come  modificato  dal
decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n.  8,  nonche'
di  copia  delle  istanze  volte  ad  ottenere  certificati,  pareri,
nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla
disciplina vigente. 
    16-ter. Le strutture di cui al comma 16-bis, qualora carenti  dei
requisiti minimi strutturali  e  tecnologici,  devono  provvedere  ad
adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio
dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti  di  assenso
comunque denominati previsti dalla disciplina  vigente  e,  comunque,
non oltre il 31 marzo 2012. Al fine di accelerare i tempi  occorrenti
per l'esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove  necessario,
apposite  conferenze  di  servizi  con   tutte   le   amministrazioni
interessate. 
    16-quater. Per le strutture di  cui  al  comma  16-bis  l'inutile
decorso del termine previsto dal comma 16-ter determina il venir meno
degli effetti dell'accordo di riconversione.».