(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania - n. 53 dell8 agosto 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6; Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 214 del 24 maggio 2011; Vista la delibera della Giunta Regionale n. 364 del 19 luglio 2011; Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 1° agosto 2011; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ai sensi dell'art. 43-bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41 (sportello unico dell'edilizia) commi 2 e 3, e 43 (accertamenti di conformita' delle opere abusive) della legge regionale n. 16/2004. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano ai su menzionati piani le disposizioni della legge statale e regionale in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17/2009. 2. Ai sensi del presente regolamento per amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta ed approva il piano. 3. Ferma restando la previsione dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti. 4. I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta e' stata adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso.