(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania  -  n. 53
                         dell8 agosto 2011) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                            Ha deliberato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione; 
    Visto lo Statuto  della  Regione  Campania  approvato  con  Legge
Regionale 28 maggio 2009, n.6; 
    Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che  disciplina  la
potesta' regolamentare; 
    Vista la delibera della Giunta Regionale n.  214  del  24  maggio
2011; 
    Vista la delibera della Giunta Regionale n.  364  del  19  luglio
2011; 
    Visto che il Consiglio  Regionale  ha  approvato  il  Regolamento
nella seduta del 1° agosto 2011; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1.   Il   presente   regolamento   disciplina   i    procedimenti
amministrativi di formazione dei piani, territoriali,  urbanistici  e
di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre  2004,  n.  16
(Norme sul governo del territorio), ai sensi dell'art.  43-bis  della
stessa legge. Con ulteriore  regolamento  di  attuazione  in  materia
edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41 (sportello  unico
dell'edilizia) commi 2 e 3, e 43 (accertamenti di  conformita'  delle
opere abusive) della legge  regionale  n.  16/2004.  Per  quanto  non
espressamente previsto dal presente regolamento si  applicano  ai  su
menzionati piani le disposizioni della legge statale e  regionale  in
materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7  agosto  1990,
n. 241 (Nuove norme sul procedimento  amministrativo)  e  il  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e del  Regolamento  emanato  con
decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17/2009. 
    2.  Ai  sensi  del  presente  regolamento   per   amministrazione
procedente si intende quella che avvia, adotta ed approva il piano. 
    3.  Ferma  restando  la  previsione  dell'art.  39  della   legge
regionale n. 16/2004, e dei commi 5  e  6  dell'art.  9  della  legge
regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i
piani regolatori generali ed i  programmi  di  fabbricazione  vigenti
perdono efficacia dopo 18  mesi  dall'entrata  in  vigore  dei  Piani
territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui  all'art.  18
della legge regionale n. 16/2004.  Alla  scadenza  dei  18  mesi  nei
Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'art. 9 del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  (Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia).
Sono fatti salvi gli effetti dei piani  urbanistici  attuativi  (PUA)
vigenti. 
    4.  I  procedimenti  di  formazione  dei  piani  territoriali  ed
urbanistici, la cui proposta e' stata adottata dalla Giunta alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono  secondo
le  disposizioni  della  norma  vigente  al  momento  dell'avvio  del
procedimento stesso.