(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  regione  Friuli  Venezia
                  Giulia n. 32 del 10 agosto 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n.
16 «Norme per la costruzione in zona sismica e per la  tutela  fisica
del territorio» in base al quale si dispone di dare  attuazione  alla
nuova disciplina mediante Regolamenti, i quali ultimi definiscono: 
      a) le tipologie di edifici di interesse strategico e  le  opere
la cui  funzionalita'  durante  gli  eventi  sismici  assuma  rilievo
fondamentale per le  finalita'  di  protezione  civile,  nonche'  gli
edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione  alle
conseguenze di un eventuale collasso; 
      b) le modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti
nell'ambito dei procedimenti autorizzativi; 
      c) gli interventi  di  nuova  costruzione,  gli  interventi  su
costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in  corso  d'opera
che assolvono una funzione di limitata  importanza  statica,  per  la
quale l'osservanza delle norme tecniche per la  costruzione  in  zona
sismica  e'  asseverata  da  una  dichiarazione  del  progettista  ed
accertata   dal   collaudatore,   quest'ultima   limitatamente   agli
interventi di nuova costruzione; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della  legge  regionale  18  giugno  2007  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio  2011
n. 1368, con la quale e' stato approvato il Regolamento di attuazione
dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge  regionale  16/2009
(Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica  del
territorio); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma  3,
lettere  a)  e  c)  della  legge  regionale  16/2009  (Norme  per  la
costruzione in zona sismica e per la tutela  fisica  del  territorio)
recante «Definizione  delle  tipologie  di  opere  e  di  edifici  di
interesse strategico e di quelli che possono assumere  rilevanza  per
le conseguenze di un eventuale collasso, nonche' degli interventi  di
nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e  degli
interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di
limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a)
e c) della legge regionale 16/2009» nel testo  allegato  al  presente
provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO