IL PRESIDENTE Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (finalita' e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attivita' imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato); Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficolta' occupazionale possono prevedere i seguenti interventi: a) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione; b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione; d) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali; Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con proprio decreto 1° dicembre 2010, n. 0246/Pres., di seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005; Vista la Comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010, (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 6 dell'11 gennaio 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale e' possibile concedere aiuti di Stato a titolo di aiuti di importo limitato, a condizione che l'impresa abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010 ovvero, nel caso di imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, entro il 31 marzo 2011; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2010 (Modalita' di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostengo dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, che ha recepito la sopra citata proroga del termine; Ritenuto di recepire nel Regolamento l'estensione della possibilita' di concedere aiuti di importo limitato fino al 31 dicembre 2011 modificando gli articoli 18 e 19; Visto l'aggiornamento 2011 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2010 - 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1394, il quale prevede, al fine dell'adeguamento della regolamentazione regionale in materia di politica del lavoro alle attuali condizioni del mercato del lavoro, l'attuazione dei seguenti criteri: a) inserimento nella nozione di soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di grave difficolta' occupazionale di coloro i quali abbiano perso il proprio posto di lavoro presso un datore di lavoro rientrante in una situazione di grave difficolta' occupazionale a seguito della risoluzione, per decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente, ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento, ad un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto ovvero a seguito dell'interruzione, intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla risoluzione consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di somministrazione di lavoro; b) inserimento nelle nozioni di soggetti a rischio di disoccupazione e di soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficolta' occupazionale di coloro i quali siano stati posti in distacco ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; c) diminuzione da 36 a 18 mesi del periodo di impiego con tipologie contrattuali flessibili nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda rilevante ai fini della definizione di soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria; d) semplificazione delle modalita' di accesso all'incentivo per la stabilizzazione occupazionale eliminando, in particolare, la necessita' che il contratto flessibile che si intende stabilizzare sussistesse ad una certa data, anteriore all'entrata in vigore del regolamento, essendo sufficiente la vigenza del contratto medesimo alla data di presentazione della domanda di contributo; Ritenuto di dare implementazione ai sopra indicati criteri con la conseguente modifica regolamentare; Ritenuto altresi' in particolare: a) a recepimento di segnalazioni pervenute sul punto dalle Amministrazioni provinciali ed in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), di inserire nel Regolamento una disposizione che escluda l'incentivazione delle assunzioni di lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro, intervenuta nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda, con un'impresa in cui la partecipazione prevalente risultasse detenuta dai medesimi soggetti che risultano detenere la partecipazione prevalente nell'impresa richiedente; b) di semplificare le previsioni che disciplinano le ipotesi di cumulo dei benefici previsti dal Regolamento in materia di assunzioni e stabilizzazioni con contributi, incentivi e agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale per le medesime fattispecie; Sentito il Comitato di coordinamento interistituzionale, che nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle seguenti richieste di modifica: a) abrogazione dell'art. 16, comma 3, con conseguente possibilita' di pieno cumulo dell'incentivo per la frequenza di corsi di riqualificazione con il reddito derivante, nel periodo di frequenza del corso, dallo svolgimento di un'attivita' lavorativa che non determini la perdita dello stato di disoccupazione; b) modifica dell'art. 30 con eliminazione, fra le cause di revoca degli incentivi per le assunzioni e le stabilizzazioni, della riduzione dell'orario di lavoro avvenuta successivamente all'erogazione degli incentivi stessi; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole previo recepimento delle sopra descritte richieste di modifica formulate dal Comitato di coordinamento interistituzionale; Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2011, n. 1273, con la quale e' stato approvato in via preliminare il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», di seguito Regolamento; Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 7 luglio 2011 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole; Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta di data 19 luglio 2011 ha esaminato ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 18/2005 il Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1412, con la quale e' stato approvato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)»; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114 «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO