IL PRESIDENTE 
 
    Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005,
n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e  di
nuove attivita' imprenditoriali, ed in particolare  gli  articoli  29
(finalita'  e  destinatari),  30  (promozione  dell'occupazione),  31
(promozione  di  nuove  attivita'  imprenditoriali),  32  (lavoro  in
cooperativa) e 33, comma 1, lettera c) (concessione di incentivi  per
la trasformazione  di  rapporti  di  lavoro  ad  elevato  rischio  di
precarizzazione  in  rapporti   di   lavoro   subordinato   a   tempo
indeterminato); 
    Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, ai sensi
del quale i Piani di gestione delle situazioni di  grave  difficolta'
occupazionale possono prevedere i seguenti interventi: 
      a) concessione di  incentivi  per  favorire  l'assunzione,  con
contratti  a  tempo  indeterminato,  anche  parziale,  di  lavoratori
disoccupati o a rischio di disoccupazione; 
      b) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese; 
      c) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi
di riqualificazione; 
      d) misure speciali,  in  via  sperimentale,  volte  a  favorire
l'inserimento  lavorativo  di  disoccupati  privi  di  ammortizzatori
sociali; 
    Visto il «Regolamento per la  concessione  e  l'erogazione  degli
incentivi per gli interventi di politica attiva del  lavoro  previsti
dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme  regionali  per  l'occupazione,  la  tutela  e  la
qualita' del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n.
0114/Pres. e modificato con proprio  decreto  1°  dicembre  2010,  n.
0246/Pres., di seguito  Regolamento,  con  il  quale  e'  stata  data
attuazione alle  sopra  citate  disposizioni  della  legge  regionale
18/2005; 
    Vista la Comunicazione della Commissione europea del 1°  dicembre
2010, (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di  Stato
a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale  situazione  di
crisi economica e finanziaria), pubblicata sulla  Gazzetta  ufficiale
dell'Unione europea serie C 6 dell'11 gennaio 2011, che ha  prorogato
al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale e' possibile  concedere
aiuti di Stato a titolo di aiuti di importo  limitato,  a  condizione
che l'impresa abbia presentato una richiesta completa nell'ambito del
regime di aiuti entro il 31 dicembre 2010 ovvero, nel caso di imprese
attive nella produzione primaria di prodotti agricoli,  entro  il  31
marzo 2011; 
    Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del
23 dicembre 2010 (Modalita' di applicazione della comunicazione della
Commissione europea «Quadro temporaneo dell'Unione per le  misure  di
aiuto di Stato a sostengo dell'accesso al finanziamento  nell'attuale
situazione di  crisi  economica  e  finanziaria»),  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13
del 18 gennaio 2011, che ha recepito  la  sopra  citata  proroga  del
termine; 
    Ritenuto  di  recepire   nel   Regolamento   l'estensione   della
possibilita' di concedere  aiuti  di  importo  limitato  fino  al  31
dicembre 2011 modificando gli articoli 18 e 19; 
    Visto l'aggiornamento 2011 del Programma triennale  regionale  di
politica del lavoro 2010 - 2012, approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale 22 luglio 2011, n. 1394, il quale prevede,  al  fine
dell'adeguamento  della  regolamentazione  regionale  in  materia  di
politica del lavoro alle attuali condizioni del mercato  del  lavoro,
l'attuazione dei seguenti criteri: 
      a) inserimento nella nozione di soggetti  che  hanno  perso  la
propria occupazione a seguito di una situazione di grave  difficolta'
occupazionale di coloro i quali abbiano perso  il  proprio  posto  di
lavoro presso un datore di lavoro rientrante  in  una  situazione  di
grave difficolta' occupazionale  a  seguito  della  risoluzione,  per
decorso del termine o della durata pattuiti, di un rapporto di lavoro
instaurato in base ad un contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, anche parziale, ad un contratto di lavoro intermittente,
ad un contratto di apprendistato, ad un contratto di inserimento,  ad
un contratto di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto  di
lavoro a progetto ovvero a seguito dell'interruzione, intervenuta  in
anticipo rispetto al termine o alla durata pattuiti per cause diverse
dalle  dimissioni  volontarie  del  lavoratore  o  dalla  risoluzione
consensuale del rapporto, di un rapporto di lavoro instaurato in base
ad un contratto di somministrazione di lavoro; 
      b)  inserimento  nelle  nozioni  di  soggetti  a   rischio   di
disoccupazione e di soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di
una situazione di grave difficolta' occupazionale di coloro  i  quali
siano stati posti in distacco ai sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti  a  sostegno
dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; 
      c) diminuzione da 36 a 18  mesi  del  periodo  di  impiego  con
tipologie contrattuali flessibili  nel  quinquennio  precedente  alla
presentazione della domanda rilevante ai fini  della  definizione  di
soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria; 
      d) semplificazione delle modalita' di accesso all'incentivo per
la  stabilizzazione  occupazionale  eliminando,  in  particolare,  la
necessita' che il contratto flessibile che  si  intende  stabilizzare
sussistesse ad una certa data, anteriore all'entrata  in  vigore  del
regolamento, essendo sufficiente la vigenza  del  contratto  medesimo
alla data di presentazione della domanda di contributo; 
    Ritenuto di dare implementazione ai sopra indicati criteri con la
conseguente modifica regolamentare; 
    Ritenuto altresi' in particolare: 
      a) a recepimento di  segnalazioni  pervenute  sul  punto  dalle
Amministrazioni  provinciali  ed  in  coerenza  con  quanto  previsto
dall'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991 n. 223 (Norme in
materia   di   cassa   integrazione,   mobilita',   trattamenti    di
disoccupazione, attuazione  di  direttive  della  Comunita'  europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato  del
lavoro), di inserire nel Regolamento  una  disposizione  che  escluda
l'incentivazione delle assunzioni di lavoratori che abbiano acquisito
lo  stato  di  disoccupazione  a  seguito  della  cessazione  di   un
precedente rapporto di lavoro, intervenuta nei  sei  mesi  precedenti
alla  presentazione  della  domanda,  con  un'impresa   in   cui   la
partecipazione prevalente risultasse detenuta dai  medesimi  soggetti
che risultano  detenere  la  partecipazione  prevalente  nell'impresa
richiedente; 
      b) di semplificare le previsioni che disciplinano le ipotesi di
cumulo dei benefici previsti dal Regolamento in materia di assunzioni
e  stabilizzazioni   con   contributi,   incentivi   e   agevolazioni
contributive  previste  dalla  vigente  normativa  nazionale  per  le
medesime fattispecie; 
    Sentito il  Comitato  di  coordinamento  interistituzionale,  che
nella seduta del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento
di modifica all'uopo  predisposto,  esprimendo  sul  medesimo  parere
favorevole previo recepimento delle seguenti richieste di modifica: 
      a)  abrogazione  dell'art.  16,  comma   3,   con   conseguente
possibilita' di pieno cumulo dell'incentivo per la frequenza di corsi
di  riqualificazione  con  il  reddito  derivante,  nel  periodo   di
frequenza del corso, dallo svolgimento di un'attivita' lavorativa che
non determini la perdita dello stato di disoccupazione; 
      b) modifica dell'art. 30 con  eliminazione,  fra  le  cause  di
revoca degli incentivi per le assunzioni e le stabilizzazioni,  della
riduzione   dell'orario   di    lavoro    avvenuta    successivamente
all'erogazione degli incentivi stessi; 
    Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella  seduta
del 29 giugno 2011 ha esaminato lo schema di regolamento di  modifica
all'uopo  predisposto,  esprimendo  sul  medesimo  parere  favorevole
previo  recepimento  delle  sopra  descritte  richieste  di  modifica
formulate dal Comitato di coordinamento interistituzionale; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2011,  n.
1273,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare  il
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione
n.  28  maggio  2010,  n.  114  «Regolamento  per  la  concessione  e
l'erogazione degli incentivi per gli interventi  di  politica  attiva
del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31,  32,  33  e  48  della
legge  regionale  9  agosto  2005,  n.  18   (Norme   regionali   per
l'occupazione, la tutela e  la  qualita'  del  lavoro)»,  di  seguito
Regolamento; 
    Sentito il Consiglio  delle  autonomie  locali,  il  quale  nella
seduta di data 7 luglio 2011 ha esaminato il testo del Regolamento ai
sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36,  comma  5,  della
legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e  norme  fondamentali
del sistema Regione - autonomie locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia)
esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Sentita la competente  Commissione  del  Consiglio  regionale  la
quale nella seduta di data 19  luglio  2011  ha  esaminato  ai  sensi
dell'art.  3,  commi  6  e  7,  della  legge  regionale  18/2005   il
Regolamento esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2011,  n.
1412,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Regolamento  recante
modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 28 maggio  2010,
n. 114 «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi
per gli interventi di  politica  attiva  del  lavoro  previsti  dagli
articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005,
n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del
lavoro)»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Regione n. 28 maggio 2010, n. 114  «Regolamento  per
la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli  interventi  di
politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33
e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali  per
l'occupazione, la tutela  e  la  qualita'  del  lavoro)»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento,  quale  parte   integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO