(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  autonoma  della
                 Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 3 della legge  regionale  2  agosto  2005,  n.  12
       (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane) 
 
    1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n.  12  (Norme
per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti  adeguati  per
l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per  i  piccoli
comuni), come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge  regionale
18 marzo 2011,  n.  10  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti
locali), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' cosi' sostituito: 
    «1. La personalita' giuridica delle unioni di comuni e' quella di
ente locale. Le unioni sono costituite da due o piu' comuni di  norma
contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente  una  pluralita'
di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le  funzioni  ad
esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.»; 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili. 
    5-ter.  Le  unioni  dei  comuni  svolgono  le  funzioni  ad  esse
attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello  messo
a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento,  la
cooperazione  e  l'integrazione  delle  strutture  organizzative  dei
comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono  costituire  proprie
piante organiche. Qualora per la realizzazione dei  compiti  ad  esse
affidati sia necessario ricorrere a  professionalita'  non  esistenti
nelle dotazioni organiche dei comuni  che  ne  fanno  parte,  possono
stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di
cinque unita'. Le convenzioni non danno diritto in  alcun  modo  alla
trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
    5-quater. Le piante organiche in  essere  all'entrata  in  vigore
della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
 
      Cagliari, 4 agosto 2011 
 
                             CAPPELLACCI