(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; Visto il regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-2436 del 27 luglio 2011; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R, e' sostituita dalla seguente: «b) sull'ammontare dell'esposizione di cui sub a) - al netto, a scalare, dell'acconto e degli eventuali recuperi - Il Fondo riconosce interessi dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure di recupero ovvero fino alla data di assegnazione alla Banca finanziatrice delle somme ricavate ovvero della dichiarazione della Banca di irrecuperabilita' del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo e' il costo della provvista (Rendimento medio dei titoli pubblici - Rendistato - arrotondato ai cinque centesimi superiori) vigente tempo per tempo;».