(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del
                           4 agosto 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44; 
    Visto il regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-2436  del  27
luglio 2011; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 15 del regolamento regionale 22  maggio  2001,  n.
                                 6/R 
 
    1. La lettera  b)  del  comma  1  dell'art.  15  del  regolamento
regionale 22 maggio 2001, n. 6/R, e' sostituita dalla seguente: 
    «b) sull'ammontare dell'esposizione di cui sub a) - al  netto,  a
scalare, dell'acconto e degli eventuali recuperi - Il Fondo riconosce
interessi  dalla  data  di  risoluzione   del   contratto   o   della
dichiarazione di decadenza del beneficio del termine fino  alla  data
di conclusione delle procedure di recupero ovvero fino alla  data  di
assegnazione alla Banca finanziatrice  delle  somme  ricavate  ovvero
della dichiarazione della Banca di irrecuperabilita' del credito.  Il
tasso da utilizzare per  il  calcolo  e'  il  costo  della  provvista
(Rendimento medio dei titoli pubblici - Rendistato -  arrotondato  ai
cinque centesimi superiori) vigente tempo per tempo;».