(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all' art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 1. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)) sono aggiunte le parole "o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti". 2. Al termine della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30/2006 sono aggiunte le parole "o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco". 3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30/2006 le parole "a), b)" sono soppresse. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 3 agosto 2011 COTA (Omissis).