(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  regione  Piemonte  n.  32
                        dell'11 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  Modifiche all' art. 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 
 
    1. Al termine della lettera a) del  comma  1  dell'art.  2  della
legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle
Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale  20  novembre
1998, n. 34 (Riordino delle funzioni  e  dei  compiti  amministrativi
della Regione e degli Enti locali)) sono aggiunte le  parole  "o,  se
ricoprono  una  delle  cariche  di   cui   alla   lettera   g),   dai
vicepresidenti". 
    2. Al termine della lettera b) del  comma  1  dell'art.  2  della
legge regionale 30/2006 sono aggiunte le parole "o, se ricoprono  una
delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco". 
    3. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale
30/2006 le parole "a), b)" sono soppresse. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Piemonte. 
      Torino, 3 agosto 2011 
 
                                COTA 
 
    (Omissis).