(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione disciplina le attivita' e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignita' e delle diverse convinzioni religiose e culturali di ogni persona, con la finalita' di: a) garantire l'uniformita' del trattamento del cadavere, dei resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale; b) consentire a ciascuna persona di scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione; c) salvaguardare l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione; d) improntare le attivita' di vigilanza sanitaria a principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza; e) favorire la libera concorrenza tra operatori nella gestione dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria; f) assicurare l'incompatibilita' tra la gestione dei servizi cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la gestione di impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni con l'attivita' di onoranze funebri, l'attivita' commerciale marmorea e lapidea e i servizi floreali. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto della normativa statale in materia di prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico.