(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della  Regione  Piemonte  n.  32
                        dell'11 agosto 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
    1. La Regione disciplina le attivita' e i  servizi  correlati  al
decesso di ogni  cittadino,  nel  rispetto  della  dignita'  e  delle
diverse convinzioni religiose e culturali di  ogni  persona,  con  la
finalita' di: 
    a) garantire l'uniformita'  del  trattamento  del  cadavere,  dei
resti mortali e delle ceneri cremate sul territorio regionale; 
    b) consentire a ciascuna  persona  di  scegliere  liberamente  la
forma di sepoltura o la cremazione; 
    c) salvaguardare l'interesse degli  utenti  dei  servizi  funebri
anche tramite una corretta informazione; 
    d) improntare le attivita' di vigilanza sanitaria a  principi  di
rispetto della persona, di efficacia e di efficienza; 
    e) favorire la libera concorrenza tra  operatori  nella  gestione
dei servizi attinenti all'ambito funebre, cimiteriale  e  di  polizia
mortuaria; 
    f) assicurare l'incompatibilita'  tra  la  gestione  dei  servizi
cimiteriali, dei crematori e delle camere mortuarie, la  gestione  di
impianti elettrici di luci votive e i servizi di pubbliche affissioni
con l'attivita' di onoranze funebri, l'attivita' commerciale marmorea
e lapidea e i servizi floreali. 
    2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano nel
rispetto della normativa statale in materia di prelievo di  organi  a
scopo di trapianto terapeutico.