IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
              Modifica e integrazione alla L.R. 2/2011 
 
    1. Alla L.R. 10.1.2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione  per
l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013" dopo
l'art. 36 e' inserito il seguente art. 36 bis: 
    "Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro. - 1.  Ai  sensi  dell'art.  47
della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato l'allegato bilancio  per
l'esercizio finanziario 2011 dell'Ente Abruzzo Lavoro. 
    2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n.  76,  e'
autorizzato l'iscrizione nello stato di previsione  della  spesa  del
bilancio   regionale,   del   seguente   stanziamento   relativo   al
finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo Lavoro: 
      a) € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attivita'  ed
iniziative dell'Istituto. 
    3. Entro 30 giorni dalla data  di  pubblicazione  della  presente
legge l'Ente Abruzzo Lavoro e' tenuto ad adottare i provvedimenti  di
variazione  del  bilancio  cosi'  da  renderlo  compatibile  con   le
assegnazioni disposte. 
    4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".