IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica e integrazione alla L.R. 2/2011 1. Alla L.R. 10.1.2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011 - 2013" dopo l'art. 36 e' inserito il seguente art. 36 bis: "Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro. - 1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2011 dell'Ente Abruzzo Lavoro. 2. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 settembre 1998, n. 76, e' autorizzato l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Ente Abruzzo Lavoro: a) € 300.000,00 al capitolo 11.01.001 - 21412 per attivita' ed iniziative dell'Istituto. 3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro e' tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte. 4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva".