(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
         Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la  legge  regionale  30  dicembre  2009,  n.  24,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  pluriennale  e  annuale
della Regione (Legge finanziaria 2010)», ed in particolare l'art.  9,
comma  48,  il  quale  prevede  il   sostegno   della   Regione   per
l'inserimento lavorativo,  anche  a  tempo  determinato,  di  persone
disoccupate prive di ammortizzatori  sociali  tramite  iniziative  di
lavoro di pubblica utilita'  prestato  a  favore  di  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto  il  comma  49  del  medesimo  art.  9,  secondo  cui   con
regolamento regionale sono determinati i requisiti  delle  iniziative
di lavoro di pubblica utilita' nonche' i criteri e  le  modalita'  di
sostegno delle medesime; 
    Visto il «Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di
lavoro di pubblica utilita'  prestate  a  favore  di  amministrazioni
pubbliche nonche' i criteri e le modalita' di sostegno delle medesime
ai sensi dell'art. 9, commi 48, 49 e  50  della  legge  regionale  30
dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)», emanato  con  proprio
decreto 29 luglio 2011, n. 0182/Pres.; 
    Ritenuto opportuno, apportare alcune modifiche al testo del sopra
menzionato regolamento, finalizzate, in particolare a: 
      modificare il titolo dell'atto regolamentare in  questione  per
renderlo coerente con il testo del sopra citato comma 49 dell'art.  9
della legge regionale n. 24/2009, provvedendo altresi' a emendare  un
errore materiale presente nel testo dell'art. 4; 
      meglio  precisare  i   requisiti   dei   soggetti   beneficiari
dell'iniziativa e le caratteristiche delle attivita',  definiti  agli
articoli 1 e 7 del regolamento; 
      meglio definire le procedure per la trasmissione dei nominativi
dei soggetti beneficiari ai soggetti attuatori previste dall'art. 6; 
      richiamare l'obbligo per i soggetti  proponenti  di  rispettare
gli adempimenti previsti dalla normativa  nazionale  di  settore  nel
caso di progetti  che  prevedono  lo  svolgimento  di  attivita'  che
interessano beni culturali; 
    Sentita la Commissione regionale per il lavoro, di cui all'art. 5
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme  regionali
per l'occupazione, la tutela e la qualita'  del  lavoro»,  che  nella
seduta del 7 settembre 2011 ha esaminato  lo  schema  di  regolamento
all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; 
    Vista la legge regionale 18 giugno 2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 9  settembre  2011,
n.  1658,  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  «Regolamento  di
integrazione e modifica del decreto del Presidente della  Regione  29
luglio 2011, n. 182, in materia di iniziative di lavoro  di  pubblica
utilita'»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento  di  integrazione  e  modifica  del
decreto del Presidente della Regione  29  luglio  2011,  n.  182,  in
materia di iniziative di lavoro  di  pubblica  utilita'»,  nel  testo
allegato  al  presente  provvedimento  quale   parte   integrante   e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).