(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II del 9 agosto 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La provincia, nell'ambito delle proprie competenze,  favorisce
e sostiene l'occupazione femminile in attuazione del principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento tra uomini  e  donne
ai sensi dell'art. 37 della Costituzione e della direttiva 2006154/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio  2006,  relativa
all'attuazione del principio delle pari opportunita' e della  parita'
di trattamento fra  uomini  e  donne  in  materia  di  occupazione  e
impiego, attraverso azioni positive, in armonia con gli indirizzi e i
criteri del piano di sviluppo  provinciale,  volte  a  rimuovere  gli
ostacoli che impediscono la  realizzazione  di  pari  opportunita'  e
dirette  a  favorire   l'occupazione   femminile   e   a   realizzare
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro. 
    2.  Le  azioni  positive  previste  dal  comma  i  perseguono  in
particolare le seguenti finalita': 
      a)  eliminare  le  disparita'  nella  formazione  scolastica  e
professionale,  nell'accesso  al  lavoro,   nella   progressione   di
carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilita'; 
      b) favorire  la  diversificazione  delle  scelte  professionali
delle donne in particolare  attraverso  l'orientamento  scolastico  e
professionale e gli strumenti della formazione; 
      c)  eliminare  le  condizioni,  le  forme  organizzative  e  di
ripartizione del lavoro che  creano  disparita'  di  trattamento  con
conseguente  pregiudizio  per  la   formazione,   per   l'avanzamento
professionale e di carriera e quindi per il trattamento  economico  e
retributivo; 
      d) favorire  la  conciliazione  della  vita  professionale  con
quella   familiare   anche   attraverso   forme   di    flessibilita'
dell'organizzazione del lavoro e dell'orario; 
      e) promuovere l'inserimento della donna  nelle  attivita',  nei
settori professionali e nei livelli in cui sono sottorappresentate  e
in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli  di
responsabilita'; 
      f) favorire  la  creazione  e  lo  sviluppo  dell'imprenditoria
femminile   anche   attraverso   la   promozione   della   formazione
imprenditoriale e  la  qualificazione  della  professionalita'  della
donna imprenditrice e l'agevolazione dell'accesso al credito  per  le
imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.