(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Molise n. 25 - Parte prima - del 16 settembre 2011) 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24 
 
    1. Alla legge regionale 27 maggio 2005, n. 24  (Nuova  disciplina
della raccolta, della coltivazione e  della  commercializzazione  dei
tartufi), e sue successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
    a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "dal 15
ottobre al 31 dicembre" sono sostituite dalle parole "dal 1°  ottobre
al 15 gennaio"; 
    b) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, le parole "dal 1°
giugno al 30 agosto" sono sostituite dalle parole "dal 10  maggio  al
31 agosto"; 
    c) il comma 5 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: "5. Il
tesserino e' convalidato  annualmente  mediante  l'effettuazione  del
versamento  della  tassa  prevista  dall'articolo  20,  comma  1.  Il
versamento deve essere effettuato entro il 31  gennaio  dell'anno  di
riferimento. Il mancato versamento entro il predetto giorno determina
l'inidoneita'  del  titolare  del  tesserino  alla  ricerca  ed  alla
raccolta  di  tartufi  e,  conseguentemente,  in  caso  di  accertata
infrazione, l'applicazione delle sanzioni previste  all'articolo  18,
comma 1, lettera b), della presente legge  ed  all'articolo  6  della
legge regionale 15  marzo  1983,  n.  10.  Il  versamento  effettuato
successivamente al 31 gennaio  ripristina,  per  la  rimanente  parte
dell'anno di riferimento, l'idoneita' alla ricerca ed alla  raccolta,
fermo restando l'obbligo  di  pagamento  della  soprattassa  prevista
all'articolo 6 della legge regionale n. 10/1983. Il  pagamento  della
tassa non e' dovuto se, nell'anno di  riferimento,  non  si  esercita
l'attivita' di ricerca e raccolta di tartufi."; 
    d) il comma 6 dell'articolo 10 e' sostituito dai seguenti: 
    "6. Il tesserino ha validita' di 10 anni dalla data di  rilascio.
La domanda, indirizzata al Presidente della Provincia competente  per
territorio, deve essere corredata di: 
    a) copia  del  certificato  di  idoneita'  alla  ricerca  e  alla
raccolta del tartufo rilasciato dal Presidente della  Commissione  di
cui al comma 3; 
    b) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46  del  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, comprovante la residenza  in  uno  dei  comuni
della provincia di competenza; 
    c) ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa  annuale
di cui all'articolo 20, comma 1; 
    d) due fotografie formato tessera del richiedente. 
    6-bis.  Il  tesserino  di  idoneita'  e'  rinnovato  su   domanda
indirizzata al Presidente della Provincia competente per territorio. 
    6-ter. In caso di smarrimento  o  sottrazione  del  tesserino  di
idoneita', la Provincia rilascia il duplicato previa denuncia  presso
l'Autorita' di pubblica sicurezza competente."; 
    e) l'articolo 20, come  sostituito  dall'articolo  1,  comma  41,
lettera o),  della  legge  regionale  1°  febbraio  2011,  n.  2,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 20 (Tassa di concessione regionale annuale  e  destinazione
delle entrate). - 1. Per il rilascio e per la convalida  annuale  del
tesserino di idoneita' e' istituita, ai sensi dell'articolo 17  della
legge 16 dicembre 1985, n. 752, una tassa  di  concessione  regionale
annuale di 100,00 euro. La tassa di concessione, per i disoccupati di
lunga durata e per gli ultrasessantacinquenni, e' pari a 50,00  euro,
previa esibizione di idonea documentazione  rilasciata  dagli  uffici
competenti attestante lo stato di  disoccupazione  al  momento  della
richiesta. 
    2. Il versamento della tassa va effettuato in modo ordinario  sul
conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Molise,
appositamente istituito. 
    3. La tassa di concessione non  si  applica  ai  raccoglitori  di
tartufi su fondi di loro proprieta', o comunque da essi condotti, ne'
ai raccoglitori che, consorziati ai sensi del comma  2  dell'articolo
5, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo
consorzio. 
    4. Le entrate derivanti dal rilascio, dalla convalida annuale del
tesserino di idoneita' e dalle sanzioni  amministrative  confluiscono
in un capitolo di bilancio appositamente istituito e  sono  destinate
ad attivita' volte alla sostenibilita'  ambientale  e  sociale  ed  a
ridurre gli effetti negativi  conseguenti  ad  un  eccessivo  impatto
antropico, tra cui studi, ricerche,  sperimentazioni,  dimostrazioni,
divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore, e per la coltivazione
di piante idonee alla tartuficoltura, concessione di  contributi  per
specifici programmi di tutela e di  valorizzazione  dei  tartufi  nel
Molise.".